HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Fioriere condominiali.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

10 settembre 2012



Sono parti comuni?



Parti comuni del condominio sono quelle costitutive della struttura stessa dell’edificio, i locali destinati ai servizi comuni, nonchè le opere, installazioni e manufatti che servono all’uso ed al godimento comune. Ai sensi dell’art.1117 codice civile, sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

1) il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;

2) i locali per la portineria e l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

 

Tra gli elementi che, spesso, sono fonte di lite circa la qualificazione come parte comune, soprattutto ai fini della spettanza delle relative spese, si palesano le fioriere di cemento armato che servono anche da parapetto di un balcone aggettante. I balconi aggettanti, come precisato dalla giurisprudenza, costituiscono un "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare, quindi appartengono in via esclusiva al proprietario di quest’ultima, mentre i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare di proprietà comune solo ove si inseriscono nel prospetto dell’edificio, contribuendo al decoro estetico ed architettonico dell’edificio.

 

In particolare, per le fioriere, solo ove esse facciano parte del decoro architettonico dell’edificio ovvero costituiscano parte integrante della struttura dello stabile, possono costituire un bene condominiale e le spese ad esse relative gravano su tutti i condòmini in base ai millesimi di proprietà di ciascuno, altrimenti appartegono in via esclusiva al proprietario della corrispondente unità immobiliare (sentenza Corte di Cassazione n.6624/2012).

 

 

 

Erminia Acri-Avvocato

 

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Zanzariere e condominio.
Caduta sulle scale condominiali.
Danni derivanti da difetto di impermeabilizzazione del lastrico solare.
Rinunzia all’uso dell’impianto centrale di riscaldamento.
Spese condominiali ed inquilini morosi.
Detenzione di animali negli edifici condominiali
Oneri condominiali e vendita di immobile.
Legittimazione processuale da parte dell’amministratore del Condominio.
Avvisi condominiali e privacy.
Danno cagionato da animali
Spese per compensi dell’amministratore condominiale.
Bed and breakfast nei condomini.
Quesiti legali-Rifacimento tetto e sottotetto in condominio.
Tende da sole e condominio.
Causa di risarcimento danni contro il condominio.
Ripartizione spese condominiali.
Sosta abusiva nel cortile condominiale.
Crediti condominiali e prescrizione.
Elezione dell’amministratore condominiale.
Addobbi natalizi e condominio.
DELLO STESSO AUTORE
Una domenica ’lavorativa’
Pillole psicolegali - Quando un matrimonio finisce...
Quando si acquista un immobile....
Servizio telefonico a condizioni agevolate.
Chiarimenti sulla "patente a punti".
Quesiti legali-Danni da caduta di intonaco dai balconi.
Licenziamento del lavoratore in malattia.
Indennità di maternità a carico dell’INPS.
Controllo della velocità e tutor.
Spese comuni per manutenzione ascensore.
Soppressione dell’antenna condominiale.
Obbligatorietà nomina amministratore condominiale.
Quesiti legali-Riparazioni ordinarie o straordinarie?
Incidente stradale e risarcimento del danno.
Assegno di divorzio e nuova convivenza.
Quesiti legali- Ipoteca immobiliare per crediti di natura tributaria.
Limiti alla ripetizione di trattamenti pensionistici INPS.
Multe per violazione del codice stradale e ricorsi.
Quesiti legali-Assunzione badante.
Contestazione immediata delle violazioni del codice della strada.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione