Il divieto di innovazioni pregiudizievoli per il decoro architettonico
dell’edificio - previsto in tema di condominio, art. 1120 c.c. - si riferisce a quelle opere
che modifichino l’originario aspetto di singoli elementi o punti dell’edificio
dotati di sostanziale autonomia.
Tuttavia, la tutela
del decoro architettonico è stata disciplinata in considerazione della apprezzabile alterazione delle linee e delle
strutture fondamentali dell’edificio, od anche di sue singole parti o elementi,
e della consequenziale diminuzione del valore dell’intero edificio e, quindi,
anche di ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono. Ciò vuol dire
che, caso per caso, ove vi sia controversia tra
i condomini, il giudice, deve adottare, criteri di maggiore o minore rigore
in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio e riconoscere il
pregiudizio estetico solo quando il danno estetico sia di apprezzabile
valutazione economica.
L’installazione delle
zanzariere, considerate la diffusione di questa specie animale anche al di là dei mesi estivi, e l’esigenza di tutela della
salute sottostante, è da ritenere consentita, salvo divieti previsti dal
regolamento condominiale e salvo che ne derivi un sensibile deprezzamento
dell’intero fabbricato - il che deve essere specificamente provato -.
Erminia Acri-Avvocato
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