“Il
condominio in cui abito è distinto in due strutture: una con
tre piani coperti da un terrazzo e tre piani coperti da un tetto. Io
vivo in uno degli appartamenti sotto il terrazzo. Ora l’assemblea ha
deliberato a maggioranza il rifacimento del tetto e la suddivisione
delle spese tra tutti i condomini. Considerando che, qualche anno fa,
per il rifacimento del terrazzo coloro che sono sotto il tetto non
hanno voluto pagare cosa posso fare? VIOLA”
In
mancanza di un regolamento contrattuale che disponga una diversa
disciplina per la ripartizione delle spese tra i condomini, per gli
edifici costituiti da un unico corpo di fabbrica, le spese necessarie
per la manutenzione e ristrutturazione del tetto che fa da copertura
gravano su tutti i condomini, in proporzione delle rispettive quote
millesimali, indipendentemente dal piano delle singole unità
abitative (all’art.1123 codice civile), salvo il caso in cui il
tetto sia di proprietà o uso esclusivo di uno o alcuni dei
condomini, essendo questi ultimi tenuti a pagare nella misura di 1/3
della spesa, mentre i 2/3 devono essere ripartiti tra tutti i
condomini -inclusi quelli che hanno la proprietà o l’uso
esclusivo del tetto- che fruiscono della copertura comune, in
proporzione delle rispettive quote millesimali, ai sensi dell’art.
1126 codice civile.
Invece,
per gli edifici costituiti da due corpi di fabbrica -come nel caso
proposto -, in cui si tratta di ripartire le spese relative al
rifacimento del tetto che ha la funzione di copertura di una parte
delle unità abitative che compongono il condominio, tali
spese devono gravare soltanto sui proprietari delle porzioni
immobiliari comprese nella proiezione verticale del manufatto da
ricostruire, poiché solo ad esse il tetto funge da copertura
(art.1123, 3° comma, codice civile).
Pertanto,
è opportuno impugnare la delibera dell’assemblea condominiale
che pone a carico di tutti i condomini le spese di rifacimento del
tetto.
Erminia
Acri-Avvocato
|