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Spese condominiali ed inquilini morosi.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

29 ottobre 2007

Il condominio non può esigerle dal conduttore. Lo chiarisce una recente sentenza della Cassazione.



E’ prassi diffusa quella del pagamento delle spese condominiali di pertinenza del conduttore direttamente da quest’ultimo al condominio, che, però, nel caso di mancato pagamento, non può iniziare alcuna azione legale nei confronti dell’inquilino.


Infatti, la legge n. 392 del 1978 prevede, tra gli altri, l’obbligo del conduttore di corrispondere al proprietario le spese condominiali entro 2 mesi dalla richiesta, ma nei confronti del condominio, anche dopo l’entrata in vigore della citata legge 392, sono obbligati al pagamento, anche delle quote a carico dell’inquilino, soltanto i proprietari delle varie porzioni di piano di un edificio, salvo il diritto ad essere rimborsati dai conduttori.


Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 17619/07, in cui si precisa che il condominio non può esigere il pagamento delle spese condominiali direttamente dai conduttori perchè tra “questi ultimi e il condominio,...., non si instaura alcun rapporto che legittimi l’esercizio di azioni dirette verso gli uni da parte dell’altro”, neppure in quelle ipotesi – come quella esaminata dalla Corte - in cui gli inquilini abbiano sempre provveduto a pagare personalmente e spontaneamente gli oneri condominiali direttamente al condominio, essendo ormai disatteso dalla giurisprudenza l’orientamento teso ad estendere gli obblighi dei condomini a chi si sia comportato come tale (cosiddetto “condomino apparente”).



Erminia Acri-Avvocato

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