In tema di condominio degli edifici, la legge intende assicurare, al singolo condomino, la maggior possibilità di godimento della cosa comune purché siano rispettate due condizioni:
- il divieto di alterare la destinazione della cosa comune;
- il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso.
Pertanto, purchè siano rispettati questi due limiti, ciascun condomino può usare la cosa stessa anche per una propria esclusiva utilità.
Recentemente, con sentenza 24 settembre 2003-24 febbraio 2004 n. 3640, la Corte di Cassazione si è occupata della questione - piuttosto frequente - della collocazione continua di un’autovettura nel cortile condominiale, affermando l’abusività della condotta del singolo condomino che parcheggia per lunghi periodi di tempo la sua autovettura nello spazio comune. Tale comportamento - secondo la Corte - rivela l’intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, e costituisce un’occupazione stabile, abusiva dello spazio comune, in quanto impedisce agli altri condomini di partecipare all’utilizzo dello stesso spazio.
Erminia Acri-Avvocato
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