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Guida al cellulare senza auricolare.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

22 maggio 2010



Punti patente decurtati anche se manca la contestazione immediata?



Circolare alla guida del proprio veicolo facendo uso di telefono cellulare, non a viva voce e non dotato di auricolare, rappresenta una condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 173 del Codice della Strada, che prevede, al II comma: "È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani)".


Per tale violazione lo stesso articolo 173 stabilisce la sanzione pecuniaria da euro 148,00 ad euro 594,00 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio. Il trasgressore, inoltre, è soggetto alla decurtazione di n.5 punti dalla patente.


Nulla quaestio sulla penalizzazione dei punti patente se l’infrazione è contestata al trasgressore al momento della commessa violazione, ma quando il conducente del veicolo non è identificato per mancanza della contestazione immediata?


In caso analogo, con la recente sentenza n.10363 del 29 aprile 2010, la Corte di Cassazione, con riguardo alla penalizzazione dei punti patente, accogliendo il ricorso solo relativamente alla decurtazione dei punti, ha affermato che è illegittima la sanzione accessoria della decurtazione dei punti patente del proprietario di un veicolo in mancanza di contestazione immediata dell’infrazione, per mancata identificazione del conducente, precisando come ciò sia in linea con l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.27/2005, che ha dichiarato incostituzionale la disposizione normativa dell’articolo 126 bis, comma 2 del Codice della Strada nella parte in cui disponeva che per le violazioni di norme del codice della strada che comportassero la decurtazione di punti sulla patente, in caso di mancata identificazione del conducente, la segnalazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dovesse essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non avesse comunicato, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo accertatore i dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione, anzichè porre a carico del proprietario del veicolo, nel caso di mancata identificazione del conducente, l’obbligo di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.



Erminia Acri-Avvocato



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