Circolare
alla guida del proprio veicolo facendo uso di telefono cellulare, non
a viva voce e non dotato di auricolare, rappresenta una condotta
sanzionabile ai sensi dell’articolo 173 del Codice della
Strada, che prevede, al II comma: "È vietato al
conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici
ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei
veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138,
comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli
adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di
persone in conto terzi. È consentito l’uso di apparecchi
a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia
adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non
richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani)".
Per
tale violazione lo stesso articolo 173 stabilisce la sanzione
pecuniaria da euro 148,00 ad euro 594,00 e la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre
mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione
nel corso di un biennio. Il trasgressore, inoltre, è soggetto
alla decurtazione di n.5 punti dalla patente.
Nulla
quaestio sulla penalizzazione dei punti patente se l’infrazione
è contestata al trasgressore al momento della commessa
violazione, ma quando il conducente del veicolo non è
identificato per mancanza della contestazione immediata?
In
caso analogo, con la recente sentenza n.10363 del 29 aprile 2010, la
Corte di Cassazione, con riguardo alla penalizzazione dei punti
patente, accogliendo il ricorso solo relativamente alla decurtazione
dei punti, ha affermato che è illegittima la sanzione
accessoria della decurtazione dei punti patente del proprietario di
un veicolo in mancanza di contestazione immediata dell’infrazione,
per mancata identificazione del conducente, precisando come ciò
sia in linea con l’orientamento espresso dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n.27/2005, che ha dichiarato
incostituzionale la disposizione normativa dell’articolo 126
bis, comma 2 del Codice della Strada nella parte in cui disponeva che
per le violazioni di norme del codice della strada che comportassero
la decurtazione di punti sulla patente, in caso di mancata
identificazione del conducente, la segnalazione all’anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida dovesse essere effettuata a
carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non avesse
comunicato, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo
accertatore i dati personali e della patente del conducente del
veicolo al momento della commessa violazione, anzichè porre a
carico del proprietario del veicolo, nel caso di mancata
identificazione del conducente, l’obbligo di fornire, entro
trenta giorni dalla richiesta, i dati personali e della patente del
conducente al momento della commessa violazione.
Erminia
Acri-Avvocato
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