Il
risarcimento dei danni causati da un furto compiuto, da ignoti, in un
appartamento compreso in edificio condominiale, ed agevolato
dall’impalcatura realizzata dall’imprenditore incaricato
dell’esecuzione di lavori di manutenzione dello stabile, deve essere
chiesto all’impresa appaltatrice, che è responsabile dei danni
derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera.
Tuttavia,
la Corte di Cassazione, con la sentenza n.6435/09, ha asserito che
può sussistere anche responsabilità del Condominio
nell’ipotesi di violazione di regole di custodia, ai sensi dell’art.
2051 cod.civ., nonchè nell’ipotesi di “culpa in
eligendo" per aver affidato i lavori ad un’impresa assolutamente
inidonea oppure ove l’appaltatore, per accordi contrattuali, sia
stato solo un esecutore degli ordini del condominio-committente,
attuandone le specifiche direttive.
Nel
caso esaminato, alla data del furto denunciato, sussisteva un
ponteggio metallico a ridosso della facciata dell’edificio
condominiale, su cui si aprivano le finestre dell’appartamento dei
danneggiati; inoltre, era risultata la mancanza di luci esterne e di
misure di sicurezza a tutela dei singoli appartamenti, ed il furto
era stato commesso utilizzando l’impalcatura esterna.
Pertanto,
come precisato dalla Corte, se non è discutibile la
responsabilità della ditta appaltatrice, che esplica la sua
attività’ nell’esecuzione dell’opera con autonomia e deve,
perciò, rispondere dei danni derivati a terzi dall’esecuzione
dell’opera, è ravvisabile, nel caso di specie, una
corresponsabilità del condominio-committente per aver omesso,
lo stesso, di vigilare sulla osservanza, da parte della impresa
appaltatrice, di tutte le precauzioni del caso (l’impalcatura era
stata montata senza luci esterne e senza alcuna struttura di
sicurezza a tutela degli appartamenti) e per aver omesso di fornire
l’indicazione della ditta appaltatrice, impedendone di fatto la
chiamata in giudizio da parte dei condomini danneggiati.
Erminia
Acri-Avvocato
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