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Furto in casa favorito da impalcature e ponteggi.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

8 marzo 2010



Anche il condominio può essere responsabile.



Il risarcimento dei danni causati da un furto compiuto, da ignoti, in un appartamento compreso in edificio condominiale, ed agevolato dall’impalcatura realizzata dall’imprenditore incaricato dell’esecuzione di lavori di manutenzione dello stabile, deve essere chiesto all’impresa appaltatrice, che è responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.6435/09, ha asserito che può sussistere anche responsabilità del Condominio nell’ipotesi di violazione di regole di custodia, ai sensi dell’art. 2051 cod.civ., nonchè nell’ipotesi di “culpa in eligendo" per aver affidato i lavori ad un’impresa assolutamente inidonea oppure ove l’appaltatore, per accordi contrattuali, sia stato solo un esecutore degli ordini del condominio-committente, attuandone le specifiche direttive.


Nel caso esaminato, alla data del furto denunciato, sussisteva un ponteggio metallico a ridosso della facciata dell’edificio condominiale, su cui si aprivano le finestre dell’appartamento dei danneggiati; inoltre, era risultata la mancanza di luci esterne e di misure di sicurezza a tutela dei singoli appartamenti, ed il furto era stato commesso utilizzando l’impalcatura esterna.

Pertanto, come precisato dalla Corte, se non è discutibile la responsabilità della ditta appaltatrice, che esplica la sua attività’ nell’esecuzione dell’opera con autonomia e deve, perciò, rispondere dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera, è ravvisabile, nel caso di specie, una corresponsabilità del condominio-committente per aver omesso, lo stesso, di vigilare sulla osservanza, da parte della impresa appaltatrice, di tutte le precauzioni del caso (l’impalcatura era stata montata senza luci esterne e senza alcuna struttura di sicurezza a tutela degli appartamenti) e per aver omesso di fornire l’indicazione della ditta appaltatrice, impedendone di fatto la chiamata in giudizio da parte dei condomini danneggiati.




Erminia Acri-Avvocato

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