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L’errore professionale del medico
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

27 ottobre 2002

La responsabilità professionale del medico, si configura per dolo e per colpa anche lieve. Non è il caso di saperne di più?


 

La prestazione professionale del medico è considerata, di regola, una prestazione "di mezzi" e non di "risultato", in quanto il medico, assumendo l’incarico, si impegna a fornire la propria opera per il raggiungimento del risultato sperato, ma non a conseguirlo. Da ciò deriva che la responsabilità professionale del medico, sul piano civilistico, si configura, nei casi ordinari (quelli che non implicano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà), per dolo e per colpa anche lieve.

Il dolo consiste nella volontaria violazione di un dovere giuridico e ricorre quando il soggetto agente ha commesso l’atto illecito con la coscienza e volontà di provocare il danno. La colpa, invece, consiste nella violazione di un dovere di diligenza, cautela o perizia: l’atto illecito è colposo quando il danno non è voluto ma cagionato da imperizia, imprudenza, negligenza, oppure inosservanza di leggi, regolamenti e discipline.

Come accennato, il medico risponde sia per colpa grave sia per colpa lieve nei casi ordinari, mentre nei casi che comportano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà risponde solo per colpa grave, ai sensi dell’art. 2236 cod. civ.. Tuttavia, nell’elaborazione giurisprudenziale, l’ambito della responsabilità per colpa lieve risulta ormai molto esteso, mentre aumenta sempre più la tendenza restrittiva nei confronti dell’area d’operatività dell’art. 2236 cod. civ., di cui si esclude l’applicabilità ai casi d’imprudenza ed incuria.


In particolare, si configura la responsabilità professionale del medico anche per colpa lieve, ai sensi dell’art. 1176, II c. cod. civ., quando il professionista non abbia affrontato con "diligenza" un caso ordinario, per il quale si ritiene necessario e doveroso "il bagaglio tecnico del professionista medio" appartenente a quello specifico settore.

Il professionista sarà responsabile esclusivamente per colpa grave solo qualora abbia dovuto affrontare, nello svolgimento della propria attività, problemi tecnici di speciale difficoltà e per imperizia abbia provocato il danno, ad eccezione di comportamenti quali l’incuria e l’imprudenza, che non sono ritenuti degni di alcuna limitazione di responsabilità.

Inoltre, il medico è responsabile anche penalmente quando dalla sua condotta dolosa o colposa sia derivata la morte del paziente o un aggravamento della malattia in atto o l’insorgenza di un’altra patologia.

Negli ultimi anni si è registrato un incremento delle controversie, in sede penale e civile, per i casi di errore professionale del medico, principalmente per i seguenti motivi:

- la giurisprudenza tende a superare la tradizionale distinzione tra prestazione di mezzi e di risultato ed a riconoscere un’obbligazione <<di risultato>> in particolari ipotesi di responsabilità professionali sanitarie (chirurgo estetico e dentista).

- la giurisprudenza riconosce alla prestazione medica ormai quasi sempre natura contrattuale, ovunque sia resa (pubblico o privato);

- il ristoro del danno morale è stato riconosciuto, a volte, anche agli stretti congiunti;

- il consenso informato, cioè il diritto di ogni soggetto ad essere informato sui rischi del trattamento propostogli, ha fatto sorgere un nuovo profilo di responsabilità medica, quello del difetto di consenso.

In realtà, l’aumento dei casi di risarcimento dei danni per errore professionale non riguarda solo la categoria dei medici, ma i professionisti in genere, ed è legata ad un mutamento della concezione tradizionale della professione intellettuale, che considerava il medico o l’avvocato come interpreti di arti che nulla o quasi avevano a spartire con forme di responsabilità professionale, e che oggi ha assunto caratteri del tutto diversi, addirittura opposti, a seguito dell’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

In conseguenza di ciò, è diventato sempre più frequente il ricorso all’assicurazione della responsabilità civile dei professionisti.

Con l’aumentare del rischio di dover sostenere i costi dei risarcimenti dei danni per errore professionale, circa il 55 % dei medici ha provveduto ad assicurarsi personalmente, ed anche le A.s.l. hanno sottoscritto contratti di assicurazione.

La polizza di responsabilità civile professionale consente al medico di assicurarsi contro i danni derivanti da una propria condotta colposa, non anche contro quelli cagionati da un comportamento doloso. In particolare il contratto non viene stipulato a favore del danneggiato, ma nell’interesse dell’assicurato a copertura dei danni di cui risulti responsabile.

L’impresa assicuratrice si obbliga a rivalere l’assicurato entro una somma massima (massimale), quindi, per essere certi di poter confidare in una copertura completa del risarcimento, occorre aggiornare il massimale in modo che corrisponda ai risarcimenti correnti. Altresì, è opportuno prevedere nel contratto la copertura per spese legali a fronte di eventuali azioni di responsabilità avanzate dai danneggiati.

E’ da tenere presente, infine, che la copertura assicurativa può riguardare tutti i fatti colposi commessi durante il periodo di efficacia del contratto, oppure anche i risarcimenti per fatti commessi precedentemente, ma richiesti all’assicurato -e dallo stesso denunciati all’assicurazione- durante l’operatività della polizza. Inoltre, può essere previsto nel contratto un prolungamento della garanzia per uno o più anni successivi alla scadenza della polizza per cessazione di attività, per fatti posti in essere nel periodo di efficacia del contratto.

 

 

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