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Benefici previdenziali lavoratori esposti all’amianto.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

5 novembre 2009



Quali i requisiti?



E’ ormai da tempo accertata la nocività dell’esposizione all’amianto in base alla semplice presenza del materiale sul luogo di lavoro. Da ciò hanno avuto origine, tra le altre, alcune disposizioni che prevedono la rivalutazione dell’anzianità contributiva in favore dei lavoratori esposti all’amianto.

In particolare, ai sensi del disposto dell’art. 13, comma 8, della l. n. 257/92 "Per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5. A partire dal 1° ottobre 2003, il coefficiente di maggiorazione previsto dalla legge 257/92 è ridotto da 1,50 a 1,25.

La giurisprudenza ha avuto occasione di precisare che l’art. 13, comma 8, della l. n. 257/92 deve essere interpretato nel senso che l’esposizione all’amianto ivi prevista è identificabile con un’esposizione superiore al valore di 0,1 fibre per centimetro cubo di cui all’art. 24, comma 3 d.lg. 277/91-abrogato dall’art. 5 del d.lg. n. 257/06 - quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno (Cassazione civilen.498/09). La normativa introdotta dall’art. 47, comma 1d.l. n.269/03 (convertito, con modificazioni, nella Legge n. 326/03) ha inciso sul valore complessivo dei benefici, ma non sui requisiti richiesti per il riconoscimento degli stessi (riduzione del coefficiente da 1,50 a 1,25).

Pertanto, per beneficiare della suddetta maggiorazione ai fini della misura della pensione occorrono entrambi i requisiti richiesti dalle normative sopra richiamate: l’esposizione all’amianto e la durata decennale dell’esposizione con concentrazione di fibre di amianto superiore allo 0,1 di fibre per centimetro cubo. Conseguentemente, in caso di controversia, il giudice deve accertare se colui che ha proposto la domanda, oltre ad aver provato la specifica lavorazione praticata e l’ambiente in cui ha svolto per più di dieci anni tale lavorazione, abbia anche dimostrato che in tale ambiente erano presenti polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto decreto n. 277 del 1991 (Cassazione civile n. 16118/05).

 

 

 

Erminia Acri-Avvocato

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