"In caso di affidamento condiviso dei figli, a quale dei genitori separati spetta l’assegno familiare: al titolare dell’assegno o al genitore col quale i figli abitano? Grazie. L.P."
La separazione dei coniugi non fa venire meno l’obbligo del mantenimento dei figli
a carico di entrambi i genitori.
Per quanto riguarda il diritto a percepire gli assegni familiari, l’articolo
2, comma 6, del decreto legge 69/1988 esclude dal nucleo familiare il coniuge separato, ma non i figli, perciò il genitore, anche dopo la separazione, continua ad essere titolare del diritto alla corresponsione di tale
prestazione assistenziale anche se lo stesso viene poi trasferito all’altro coniuge.
Infatti, a seguito della separazione, gli assegni familiari relativi ai figli
sono erogati al genitore collocatario - in caso di affidamento condiviso- o affidatario -in caso di affidamento ad un solo genitore-, che ha diritto a percepirli sia che gli deirivino dal suo rapporto di lavoro, sia che spettino
all’altro coniuge.
Erminia Acri-Avvocato
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