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Autovelox ed obbligo di informazione agli automobilisti.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

15 giugno 2007

Multa nulla se l'apparecchio non è segnalato.


L’attuale normativa in materia di circolazione stradale prevede che il controllo dei limiti di velocità può essere affidato ad apposite apparecchiature (autovelox) sulle autostrade, sulle strade extraurbane, sulle strade urbane di scorrimento individuate con decreto del Prefetto.


In particolare, l’accertamento elettronico può essere effettuato dagli organi di polizia stradale utilizzando o installando dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento, purchè ne sia data informazione agli automobilisti, come prescritto dalla Legge n.168/2002 che, da una parte, ha disposto la possibilità di accertare le infrazioni alle norme sulla velocità e sul sorpasso, in alcuni tipi di strade, senza necessità della presenza degli agenti, dall’altra, ha previsto l’obbligo di rispettare la normativa sulla privacy nel caso di accertamento delle violazioni con strumenti di rilevamento a distanza ("la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione").


In conseguenza della Legge n.168/2002, quindi, l’autovelox deve essere segnalato, e la mancanza, in loco, di cartelli che ne indichino la presenza determina la nullità delle multe elevate. Ciò è stato precisato dalla Corte di Cassazione, con la recente sentenza n.12833 del 31.05.2007, con cui è stato rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell’Interno contro una sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro, che aveva annullato una multa per eccesso di velocità per la mancanza di cartelli segnalanti la presenza dispositivi di rilevamento elettronico della velocità. La norma che prevede l’obbligo di informazione della presenza di autovelox agli automobilisti, infatti, secondo la Corte, ha natura di “norma imperativa”, e l’inosservanza di essa determina la nullità del verbale di accertamento perché emesso in violazione di legge.



Erminia Acri-Avvocato

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