HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Indennità di maternità a carico dell’INPS.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

23 aprile 2010



Spetta a colf e badanti?




L’indennità di maternità è un’indennità sostitutiva della retribuzione, che viene corrisposta alle lavoratrici assenti dal lavoro per gravidanza o puerperio, o che adottano o ricevono in affidamento, preadottivo o provvisorio, un bambino.


L’indennità di maternità per astensione obbligatoria spetta per un periodo massimo di cinque mesi; l’indennità per astensione facoltativa spetta (nei primi otto anni di vita del bambino) per un periodo non superiore agli 11 mesi, se ne usufruiscono padre e madre.


In particolare, la lavoratrice deve astenersi obbligatoriamente dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto, salva la possibilità di posticipare la sospensione del lavoro al mese precedente la data presunta del parto, a condizione che sia attestata la mancanza di rischi per la salute della lavoratrice e del nascituro, da uno specialista del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, il periodo di astensione obbligatoria precedente al parto può essere anticipato nelle situazioni di ’rischio’, su autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.


L’indennità di maternità a carico dell’INPS è pagata alle lavoratrici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro retribuito, ma spetta anche alle lavoratrici autonome iscritte negli elenchi degli artigiani o dei commercianti, o dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni; alle lavoratrici agricole che abbiano effettuato almeno 51 giornate di lavoro nell’anno precedente il periodo di assenza obbligatoria; alle lavoratrici parasubordinate con almeno tre contributi mensili nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori al parto.


Anche alle colf ed alle badanti è corrisposta dall’Inps un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera, in presenza di una delle seguenti condizioni:

  • che risultino versati 52 contributi settimanali, anche se relativi a settori diversi da quello del lavoro domestico, nei due anni che precedono il periodo di assenza obbligatoria;

  • che risultino versati 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio dell’astensione obbligatoria.


Secondo la Circolare INPS n. 37 dell’11 marzo 2010, per il calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità con inizio nel 2010, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

  • euro 6,40 per le retribuzioni orarie effettive fino ad euro 7,22;

  • euro 7,22 per le retribuzioni orarie effettive superiori ad euro 7,22 e fino ad euro 8,81;

  • euro 8,81 per le retribuzioni orarie effettive superiori ad euro 8,81;

  • euro 4,65 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.




Erminia Acri-Avvocato

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Accertamento violazioni dei limiti di velocità.
RICONOSCIMENTO QUALIFICHE PROFESSIONALI.
Guida sotto l’influenza di alcol.
Niente obbligo di taratura per gli autovelox.
Questioni di identità.
Titolo di studio estero.
Contrassegno invalidi e transito nelle ZTL.
Incidente stradale e risarcimento del danno.
Multe non pagate e cartelle esattoriali.
Danno autoprovocato dall’alunno.
Eccesso di velocità.
Requisiti reddituali per la pensione di inabilità.
A proposito di residenza.....
Modifiche al Codice della Strada.
Impugnazione del licenziamento.
Multe Autovelox.
Responsabilità del medico e linee - guida degli ospedali.
Contestazioni delle contravvenzioni stradali.
Praticanti avvocati.
Guida al cellulare senza auricolare.
DELLO STESSO AUTORE
Quesiti legali-Rifacimento del terrazzo condominiale.
Quesiti legali-Disaccordo tra genitori separati sulle spese per i figli.
Veranda e condominio.
Separazione per volontà unilaterale.
Elementi strutturali dell’edificio condominiale.
Quesiti legali-Quale compenso per l’amministratore di condominio?
Unioni di fatto e accordi di convivenza.
Quesiti legali-Chi paga le spese di manutenzione del lastrico solare?
Quesiti legali- Adozione del figlio del proprio coniuge.
Multe Autovelox.
La manutenzione dei balconi.
Quesiti legali-Reversibilità dei trattamenti di invalidità.
Quesiti legali-Diatribe proprietario-inquilino.
Quesiti legali- Una multa va sempre pagata?
Il ruolo del socio accomandante nelle s.a.s.
Divisione ereditaria.
Bed and breakfast nei condomini.
Contravvenzioni stradali e notifiche a mezzo posta.
Dichiarazione dei redditi e canoni di locazione
Quesiti legali-Eredità e comunione dei beni fra i coniugi.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione