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Indennità di maternità a carico dell’INPS.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

23 aprile 2010



Spetta a colf e badanti?




L’indennità di maternità è un’indennità sostitutiva della retribuzione, che viene corrisposta alle lavoratrici assenti dal lavoro per gravidanza o puerperio, o che adottano o ricevono in affidamento, preadottivo o provvisorio, un bambino.


L’indennità di maternità per astensione obbligatoria spetta per un periodo massimo di cinque mesi; l’indennità per astensione facoltativa spetta (nei primi otto anni di vita del bambino) per un periodo non superiore agli 11 mesi, se ne usufruiscono padre e madre.


In particolare, la lavoratrice deve astenersi obbligatoriamente dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto, salva la possibilità di posticipare la sospensione del lavoro al mese precedente la data presunta del parto, a condizione che sia attestata la mancanza di rischi per la salute della lavoratrice e del nascituro, da uno specialista del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, il periodo di astensione obbligatoria precedente al parto può essere anticipato nelle situazioni di ’rischio’, su autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.


L’indennità di maternità a carico dell’INPS è pagata alle lavoratrici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro retribuito, ma spetta anche alle lavoratrici autonome iscritte negli elenchi degli artigiani o dei commercianti, o dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni; alle lavoratrici agricole che abbiano effettuato almeno 51 giornate di lavoro nell’anno precedente il periodo di assenza obbligatoria; alle lavoratrici parasubordinate con almeno tre contributi mensili nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori al parto.


Anche alle colf ed alle badanti è corrisposta dall’Inps un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera, in presenza di una delle seguenti condizioni:

  • che risultino versati 52 contributi settimanali, anche se relativi a settori diversi da quello del lavoro domestico, nei due anni che precedono il periodo di assenza obbligatoria;

  • che risultino versati 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio dell’astensione obbligatoria.


Secondo la Circolare INPS n. 37 dell’11 marzo 2010, per il calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità con inizio nel 2010, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:

  • euro 6,40 per le retribuzioni orarie effettive fino ad euro 7,22;

  • euro 7,22 per le retribuzioni orarie effettive superiori ad euro 7,22 e fino ad euro 8,81;

  • euro 8,81 per le retribuzioni orarie effettive superiori ad euro 8,81;

  • euro 4,65 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.




Erminia Acri-Avvocato

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