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Figli maggiorenni: cessa l’obbligo di mantenimento ?
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

1 maggio 2001

Recentemente si è rivolto alla nostra Associazione (Neutrergon ONLUS Movimento per la tutela dei diritti umani) un giovane di 22 anni che quotidianamente riceve manifestazioni di ostilità e rifiuto da parte di genitori e fratelli.Pertanto, il ragaz

Recentemente si è rivolto alla nostra Associazione (Neutrergon ONLUS - Movimento per la tutela dei diritti umani) un giovane di 22 anni che quotidianamente riceve manifestazioni di ostilità e rifiuto da parte di genitori e fratelli, i quali gli rimproverano il fatto di aver prodotto disturbi psicofisici nel corso degli anni.

Pertanto, il ragazzo ci ha domandato se è giusto e legittimo il comportamento della sua famiglia, che lo sta portando al punto di andarsene di casa pur non avendo un’autonomia economica, tanto più che attualmente le sue condizioni sono migliorate ed è alla ricerca di un’occupazione.

Non v’è dubbio che la condotta dei genitori e dei fratelli di questo ragazzo è ingiusta ed ingiustificata sul piano umano, ma lo è anche sul piano giuridico. Infatti, l’ordinamento giuridico pone alla base della famiglia la solidarietà, intesa come diritto ad assistenza e collaborazione da parte dei familiari.

In particolare, i genitori sono tenuti a fornire ai figli, per il solo fatto di averli messi al mondo, affetto, educazione, istruzione ed assistenza materiale, allo scopo di garantire loro una crescita corretta (art.147 cod. civ.). Peraltro, si tratta di obblighi che non cessano automaticamente quando i figli abbiano raggiunto la maggiore età.

A tal proposito la giurisprudenza in più occasioni ha precisato che il figlio ha diritto di essere mantenuto dai genitori, anche oltre la maggiore età, finché non abbia raggiunto l’indipendenza economica, a meno che i genitori non provino che il figlio maggiorenne non abbia raggiunto l’indipendenza economica per sua colpa, come nel caso in cui il figlio abbia rifiutato occasioni di lavoro compatibili con la sua qualifica professionale o sia rimasto inerte nella ricerca di un’occupazione (Corte Cass.11/03/98 n.2670). Tuttavia, in ogni caso, permane l’obbligo dei genitori di prestare gli alimenti al figlio che sia in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento.

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