In numerosi comuni si
rinvengono cartelli di passo carrabile che non recano l’indicazione del numero
del provvedimento autorizzativo. In sostanza, si tratta dicartelli acquistati presso negozi
di ferramenta e collocati tra la proprietą privata -cui si vuole garantire l’accesso- e la via pubblica,
privi della necessaria autorizzazione.
Invero, l’apertura di
un passo carrabile su una strada pubblica č
soggetto adautorizzazione che deve
essere richiesta al Comune, se si tratta di strada comunale,o all’ente proprietario della strada, se si tratta
di strada al di fuori del centro abitato.
L’autorizzazione, che
comporta il pagamento di uno specifico tributo, viene
concessa in tutti i casi in cui č necessario il transito di veicoli fra una
sede stradale pubblica e uno spazio privato, quale ad esempio l’interno di una
proprietą confinante, cortili, autorimesse, parcheggi, distributori di
carburante. Tali spazi debbono comunque essere adatti
alla sosta e allo stazionamento di un veicolo.
L’autorizzazione,
peraltro, non consente che la zona relativa al
passo carrabile sia utilizzata come area di sosta anche temporanea, o per
lo scarico merci, neppure da parte dei titolari della concessione.
All’interno del centro
abitato č obbligatoria l’esposizione del cartello, come prescritto nel nuovo
codice della strada, mentre all’esterno del centro abitato č sempre necessaria
l’autorizzazione per l’accesso, ma non č necessario il
rilascio e l’apposizione del cartello.
Pertanto, la disciplina
del passo carrabile (art.22 del Nuovo Codice della Strada), non
consente di collocare o mantenere segnali di passo carrabile privi di
autorizzazione, e prevede, a carico del proprietario che ha collocato la
segnaletica irregolare, apposite sanzioni pecuniarie, oltre alla
consequenziale segnalazione all’ufficio tributi del Comune per le
relative iscrizioni a ruolo.
Erminia Acri-Avvocato
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