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Guida sotto l’influenza di alcol.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

15 aprile 2007

In arrivo sanzioni più severe.


La normativa attualmente vigente, in particolare l’art. 186 del Codice della Strada, stabilisce il divieto di guidare in stato di “ebbrezza” in conseguenza all’uso di bevande alcoliche determinando le modalità di accertamento del tasso alcolico, che viene effettuata mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata – con l’uso dell’etilometro - e attraverso esame del sangue.

Lo stato di “ebbrezza” ricorre ove dall’accertamento risulti una concentrazione di alcol superiore a 0,5 grammi per litro di sangue (g/l). La concentrazione di alcol deve risultare da almeno due prove, entrambe sopra il limite legale, eseguite ad un intervallo di tempo di 5 minuti l’una dall’altra.

Il conducente che risulti in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca un reato più grave, con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda da € 258 a € 1032. All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi, oppure da un mese a 6 mesi se il soggetto compie più violazioni nel corso di un anno.

Con la sospensione della patente il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica, che deve essere effettuata entro 60 giorni. Se la visita non è eseguita nel termine di 60 giorni, il Prefetto può disporre la sospensione della patente fino all’esito della visita medica. Inoltre, ove al momento dell’accertamento risulti una concentrazione di alcol superiore ad 1,5 grammi per litro di sangue, in aggiunta alle sanzioni già menzionate, il Prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica.

Se a guidare in stato di ebbrezza è il conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva superiore a 3,5 t, è previsto che con la sentenza di condanna è disposta anche la revoca della patente.

Invece, il conducente che rifiuti di sottoporsi all’accertamento dell’alcolemia è punito con la stessa pena prevista per la guida in stato di ebbrezza.

La guida in stato di ebbrezza o il rifiuto di sottoporsi alla prova dell’etilometro comportano una decurtazione di 10 punti dalla patente del conducente.

Ebbene, a distanza di 4 anni dall’introduzione della patente a punti e di norme sanzionatore più aspre, dopo una graduale riduzione degli incidenti stradali, si è verificato un andamento in senso contrario, ed il progressivo aumento dei traumatismi da circolazione stradale sembra attribuibile proprio all’abuso di bevande alcoliche e droghe. Ecco perchè, il 16 marzo u.s., il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge in tema di sicurezza stradale, che modifica il Codice della Strada vigente, allo scopo di contrastare e sanzionare i comportamenti pericolosi nella guida su strada.

Il ’pacchetto’, infatti, prevede sopratutto sanzioni più gravi per chi supera i limiti di velocità - ridotti a 120 km orari su autostrade e grandi strade - e per chi fa uso di apparecchiature radiotrasmittenti durante la guida, con previsione, in tale caso, anche della sospensione della patente. Inoltre, prevede la revoca della patente per chi faccia inversione di marcia o superi lo spartitraffico o percorra la carreggiata in senso opposto a quello previsto in autostrada o sulle strade extraurbane principali; un inasprimento della decurtazione dei punti, un aumento della misura delle pene pecuniarie e di detenzione per chi guidi in stato di ebbrezza; nonché, per i comportamenti ad alto rischio, la confisca del veicolo, e forme di pena alternative quale l’obbligo si svolgere servizi di utilità sociale, come fornire assistenza alle persone vittime di incidenti stradali rimaste inabili.

Non resta che attendere se queste e le altre misure proposte dal governo troveranno accoglimento in Parlamento.



Erminia Acri-Avvocato

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