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Mediazione civile e commerciale e formazione.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

30 maggio 2010



Chi può svolgere le funzioni di conciliatore con la nuova disciplina (D.Lgs. n.28/2010)?



La nuova disciplina introdotta con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, per lo svolgimento dell’attività di mediazione e di formazione dei mediatori nel periodo “transitorio”, cioè fino all’emanazione del decreto ministeriale attuativo degli appositi Registro degli organismi di conciliazione e Registro degli Enti Formatori, ha stabilito che tutti i riferimenti al “Registro degli organismi di mediazione” sono da intendersi come rivolti al già esistente registro degli organismi abilitati a amministrare la conciliazione societaria, istituito con il decreto del Ministro della Giustizia 23 luglio 2004 n. 222.


Pertanto, attualmente, nelle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, gli organismi di conciliazione già esistenti e accreditati dal Ministero della Giustizia sono abilitati a gestire il procedimento di mediazione, e quindi, le relative funzioni sono svolte dai conciliatori societari presso gli organismi di conciliazione. In particolare, per svolgere il servizio di mediazione, il conciliatore deve presentare dichiarazione di disponibilità ad uno degli organismi di conciliazione accreditati presso il Ministero ed ottenere l’accettazione di tale dichiarazione di disponibilità da parte dell’organismo. La dichiarazione di disponibilità è consentita per non più di tre organismi (art. 6 D.M. 222/2004), salvo il caso di chi abbia rapporti in via di esclusiva con un determinato organismo di conciliazione abilitato.


Possono svolgere le funzioni di conciliatore “societario” e, quindi, le funzioni di mediatore nelle controversie civili e commerciali per tutto il periodo transitorio:

  • un magistrato in quiescenza;

  • un professore universitario di ruolo di materie giuridiche o economiche anche in quiescenza;

  • un professionista iscritto in albi professionali di materie giuridiche o economiche da oltre 15 anni, anche se successivamente cancellato non per motivi disciplinari;

  • chi sia in possesso di una laurea almeno triennale in materia giuridica o economica ed abbia superato con successo un corso di formazione tenuto da uno degli Enti di formazione accreditati presso il Ministero.


Requisiti per essere iscritti nell’elenco degli enti formatori.


Per ottenere l’accreditamento come soggetti abilitati a tenere i corsi di formazione per i conciliatori che non siano magistrati in quiescenza, professori universitari di ruolo, anche in quiescenza, in materie giuridiche o economiche o iscritti ad albi professionali in materie giuridiche o economiche con anzianità di almeno 15 anni, anche se successivamente cancellati non per motivi disciplinari, come stabilito con decreto ministeriale, l’associazione, società o ente deve presentare al Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli Affari di Giustizia, domanda che deve recare:


1. attestazione di impegno a svolgere corsi di formazione per conciliatori, ciascuno per un numero massimo di 30 partecipanti, con le seguenti caratteristiche:

-almeno 32 ore di lezione, di cui non meno di 16 ore di pratica e 4 ore per la valutazione, con i seguenti contenuti minimi: strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione; principi, natura e funzione della conciliazione; esperienze internazionali e principi comunitari; compiti, responsabilità e caratteristiche del conciliatore; rapporti tra conciliatore e Organismi di conciliazione; tecniche di conciliazione; la procedura di conciliazione; rapporti con la tutela contenziosa;

-almeno 8 ore di lezione con i seguenti contenuti minimi: le controversie di cui all’art. 1 d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; i riti societari di cognizione ordinaria e sommaria;


2. attestazione di disponibilità di strutture e locali idonei a consentire lo svolgimento dei corsi di formazione. Esibire titolo (contratto di proprietà, locazione, comodato ecc. oppure dichiarazione sostitutiva ex art. 47 d.p.r. 445/2000) con cui si detiene la sede;


3.attestazione di disporre di almeno 3 formatori che dimostrino, mediante idonea certificazione o con dichiarazione sostitutiva, di essere in possesso dei requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori e di aver maturato esperienza almeno triennale quali docenti titolari di corsi di formazione nelle materie giuridiche o economiche (da dimostrare con certificazione originale o con dichiarazione sostitutiva);


4. attestazione di impegno a svolgere, a pena di decadenza dell’accreditamento, almeno 90 ore annuali dedicate all’attività di formazione dei conciliatori.



Erminia Acri-Avvocato

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