HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Legittimazione processuale da parte dell’amministratore del Condominio.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

26 febbraio 2011



L'amministratore può impugnare una sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione dell'assemblea?



L’amministratore di condominio, ai sensi dell’art. 1131 codice civile, può agire in giudizio per il Condominio a condizione che sia autorizzato dall’assemblea condominiale oppure quando l’azione giudiziaria rientri nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 codice civile, cioè quando si tratti di: eseguire le deliberazioni dell’assemblea e di curare l’osservanza dei regolamenti di condominio; di disciplinare l’uso delle cose comuni, così da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini; di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea; di compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.


Inoltre, secondo il disposto di cui all’art. 1131 codice civile, comma 2 e comma 3, l’amministratore può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio, e se la citazione abbia contenuto esorbitante dalle attribuzioni dell’amministratore, quest’ultimo deve darne senza indugio comunicazione all’assemblea. Tali disposizioni sono state interpretate, in modo prevalente, come indicative di un autonomo potere dell’amministratore di essere destinatario di atti processuali e del potere di costituirsi in giudizio e di impugnare i provvedimenti sfavorevoli al condominio, se rientranti nelle sue attribuzioni, con la necessità di una comunicazione all’assemblea solo nel caso di materie non rientranti nelle attribuzioni dell’amministratore.


Tuttavia, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n.18331/10 del 06/08/2010, ha fornito un’interpretazione chiarificatrice della normativa, partendo dalla considerazione che, in base ai principi generali della materia, l’amministratore non ha autonomi poteri, ma si limita ad eseguire le deliberazioni dell’assemblea o a compiere atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, sicchè, essendo l’amministratore non un organo decisionale ma meramente esecutivo del condominio, anche in materia di azioni processuali il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all’assemblea che dovrà deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio sia parte soccombente.


La Corte ha precisato che occorre raccordare l’attribuzione del potere della decisione se resistere in giudizio o impugnare la sentenza sfavorevole, spettante all’assemblea, con la legittimazione passiva generale attribuita all’amministratore dall’art. 1131 codice civile, comma 2. “Tale legittimazione rappresenta il mezzo procedimentale per il bilanciamento tra l’esigenza di agevolare i terzi e la necessità di tempestiva (urgente) difesa (onde evitare decadenze e preclusioni) dei diritti inerenti le parti comuni dell’edificio, che deve ritenersi immanente al complessivo assetto normativo condominiale. Pertanto, l’amministratore convenuto può anche autonomamente costituirsi in giudizio ovvero impugnare la sentenza sfavorevole, nel quadro generale di tutela (in via d’urgenza) di quell’interesse comune che integra la ratio della figura dell’amministratore di condominio e della legittimazione passiva generale, ma il suo operato deve essere ratificato dall’assemblea, titolare del relativo potere”.




Erminia Acri-Avvocato

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Danni derivanti da difetto di impermeabilizzazione del lastrico solare.
Autogestire il condominio.
Delibera condominiale di installazione ascensore.
Spese condominiali ed inquilini morosi.
Le case "a schiera" possono costituire un condominio?
Violazione del regolamento condominiale.
Infiltrazioni e allagamenti in condominio
Spese comuni per manutenzione ascensore.
Servizi condominiali.
Condomino ’apparente’ ed amministratore
Regolamento condominiale predisposto dal costruttore.
Notifica di atti indirizzati al condominio.
Costruzione di balconi o terrazzi negli appartamenti.
Ripartizione spese condominiali.
Manutenzione delle “terrazze a livello” di uso esclusivo.
Spese condominiali controverse.
Penali a carico dei condomini morosi.
Elementi strutturali dell’edificio condominiale.
Infiltrazioni d’acqua da cattiva manutenzione del lastrico solare.
Crediti condominiali e prescrizione.
DELLO STESSO AUTORE
Quesiti legali-Assunzione badante.
Quesiti legali- Licenziamento durante il periodo di prova.
Ripetizione delle somme indebitamente percepite da invalidi civili.
Quesiti legali-Uso degli spazi comuni.
Quesiti legali-Abusi condominiali.
Psicologi Vs Counselor?
Multe per violazione del codice stradale e ricorsi.
Attenzione al ’retro’ dei cartelli stradali......
Contestazioni delle contravvenzioni stradali.
Eccesso di velocità.
Quesiti legali-Locazione e abitabilità.
Lesioni da caduta per buche stradali.
Quesiti legali- Segretezza della corrispondenza.
Figli maggiorenni: mantenimento sine die?
Limiti al mantenimento di figli maggiorenni.
Quesiti legali-Omessa comunicazione dei dati del conducente.
L’affaire ECM .
Contratto “preliminare” di vendita.
Assegnazione della casa coniugale in sede di separazione e divorzio
Quesiti legali-Posto auto in affitto e spese passo carraio.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione