L’art.33 della Legge n.104/92 prevede alcune agevolazioni a favore di persone disabili cui sia riconosciuto lo "stato di gravità". Si tratta in particolare, del diritto a permessi remunerati
che spettano ai lavoratori dipendenti per l’assistenza di familiari con handicap in situazione di gravità.
Tra
i soggetti che possono fruire di tali permessi non sono menzionati né
i tutori né gli amministratori di sostegno.
Tuttavia,
la CISL ha inoltrato richiesta di interpello al Ministero del Lavoro
per ottenerne il parere sulla corretta interpretazione dell’art.33,
comma 7, della Legge n.104/92 secondo cui il quale le disposizioni
che sulla concessione dei permessi per assistenza ai disabili gravi
“si
applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione
di gravità”, e, quindi, sulla possibilità
di estendere la fruizione dei permessi retribuiti anche ai tutori
o amministratori di sostegno di persone con handicap in situazione di
gravità, prive di genitori o parenti prossimi, che dimostrino
di assistere con continuità ed in via esclusiva la persona con
disabilità anche per gli aspetti esistenziali e della vita
quotidiana”.
Il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,
Direzione Generale, con Risoluzione n.41/2009, si è espresso
chiarendo
che i permessi
lavorativi
previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992 non possono
essere concessi ai tutori
e
agli amministratori
di sostegno
delle persone con handicap grave, neppure nel caso in cui
l’amministratore di sostegno o il tutore assicurino
l’assistenza con continuità ed esclusività o con
sistematicità ed adeguatezza.
Secondo
il Ministero la norma deve essere interpretata in senso restrittivo,
e quindi, i tutore o l’amministratore di sostegno che assista
con sistematicità ed adeguatezza la persona con handicap grave
può ottenere i permessi
lavorativi
solo se è anche un parente o un affine fino al terzo grado
della persona disabile.
Erminia
Acri-Avvocato
|