HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Poteri dell’amministratore condominiale.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

21 luglio 2009



L'amministratore non può limitare il diritto d'uso delle cose comuni.



La legge riconosce all’amministratore di condominio una serie di poteri che lo stesso può esercitare senza preventiva autorizzazione dell’assemblea (articolo 1130 codice civile), in particolare:

    - eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio;

    - disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune;

    - riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni, e gestire il relativo fondo;

    - compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio;

    - rendere, annualmente, il conto della sua gestione;

    - ricorrere alle vie legali per ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea;

    - convocare l’assemblea sia in via ordinaria, sia in via straordinaria quando sia ritenuto necessario dallo stesso amministratore o quando ne sia fatta richiesta di almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio;

    - agire e resistere in giudizio, nei limiti stabiliti dalla legge.

In ordine ai limiti di tali attribuzioni è intervenuta la Corte di Cassazione con la recente sentenza 11 giugno 2009 n. 13626, affermando che l’amministratore, nonostante abbia il compito, senza necessità di specifica delibera assembleare, di disciplinare l’uso delle cose comuni, non può limitare il diritto d’uso dei condomini in relazione alle cose comuni rendendo più gravoso il raggiungimento delle proprietà esclusive.


Nel caso esaminato la proprietaria di un locale terraneo esteso all’interno oltre la proiezione verticale dell’edificio, con accesso dalla chiostrina condominiale attraverso l’androne del portone, lamentava il rifiuto dell’amministratore di consegnarle le chiavi del portone e della chiostrina, con la motivazione che esse dovessero rimanere nelle mani del portiere sotto la cui sorveglianza rientravano le cose comuni. Ebbene, la Corte ha concluso che la proprietaria del locale, quale condomina, ha diritto ad avere le chiavi del portone e quelle della chiostrina, non potendo essere limitato l’accesso alla proprietà esclusiva dal solo amministratore, il cui potere di disciplinare l’uso delle cose comuni “è finalizzato ad assicurare il pari uso di tutti i condomini e non può certo estendersi fino a negare ad uno di essi ciò che è consentito a tutti gli altri, qual è, nella specie il passaggio”.



Erminia Acri-Avvocato

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Il SUPERCONDOMINIO.
Destinazione a parcheggio di un’area condominiale.
Condominio: riparto spese straordinarie e ricorso al decreto ingiuntivo.
La ripartizione delle spese nella manutenzione del tetto.
Compravendita di immobile in condominio e nomina dell’amministratore.
Penali a carico dei condomini morosi.
Danni derivanti da difetto di impermeabilizzazione del lastrico solare.
La manutenzione dei balconi.
Spese condominiali controverse.
Apertura finestre in edificio condominiale.
Zanzariere e condominio.
Ripartizione spese condominiali.
Regolamento condominiale predisposto dal costruttore.
Legittimazione processuale da parte dell’amministratore del Condominio.
Tabelle millesimali.
Invalidità delle delibere condominiali.
Modifica delle tabelle millesimali.
Sosta abusiva nel cortile condominiale.
Convocazione assemblea condominiale.
Criteri di ripartizione delle spese condominiali.
DELLO STESSO AUTORE
Diritto al mantenimento del proprio cognome nell’adozione
Inidoneità fisica sopravvenuta e licenziamento.
Quesiti legali-Prescrizione assegno di mantenimento.
La manutenzione dei balconi.
Quesiti legali-Modifiche assegno divorzile.
L’errore professionale del medico
Violazione dell’obbligo di convivenza e addebito della separazione.
Penali a carico dei condomini morosi.
Quesiti legali-Ripartizione spese tetto.
Quesiti legali-Quando un figlio maggiorenne convive more uxorio....
Quesiti legali-Accesso ai verbali di un concorso pubblico.
Delibera condominiale di installazione ascensore.
Quesiti legali-Danni occorsi ad autovettura finita in una buca.
Quesiti legali-Pignorabilità pensioni.
Quesiti legali-Aprire un bed and breakfast.
Quesiti legali-Indennità di buonuscita agli eredi.
Quesiti legali-Assegno ordinario di invalidità.
Limiti di età nell’adozione
Convocazione assemblea condominiale.
Quesiti legali-Somme percepite in più sullo stipendio da un’insegnante.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione