La
legittimità del ricorso del Condominio alla stipulazione di
contratti con imprese di rimozione, incaricate di provvedere
all’apprensione dei veicoli parcheggiati in spazi condominiali
senza titolo, ed al trasporto e deposito degli stessi in spazi
custoditi, è stata oggetto di diverse pronunce della
giurisprudenza, non univoche. Infatti, talvolta si è riconosciuta al condominio la facoltà di dare in appalto a
società private la rimozione forzata di veicoli in sosta nel
cortile condominiale, in presenza di cartelli con l’indicazione
“divieto di sosta, rimozione forzata” nonché della
società appaltatrice del servizio di rimozione e del luogo di
deposito; in altri casi, invece, la rimozione forzata dei veicoli da
aree di proprietà privata è stata ritenuta una forma
arbitraria di autotutela.
Tuttavia,
la Corte di Cassazione -Sez. III-, con sentenza 9 gennaio 2007 n.
196, ha confermato l’impugnata decisione del giudice di merito,
ritenendo applicabile, in casi simili, il principio dell’autotutela
possessoria o difesa privata del possesso e del principio stabilito
nell’art. 2043 codice civile, in base al quale colui che col proprio
fatto doloso o colposo cagiona ad altri un danno ingiusto è
obbligato al risarcimento. Ha asserito, quindi, che il possessore,
molestato nel possesso, può, personalmente o a mezzo di un
terzo cui abbia all’uopo affidato il relativo incarico, far cessare
la molestia in atto rimuovendo la cosa con la quale l’offesa viene
esercitata, con diritto al rimborso delle spese dovute al terzo per
la rimozione, perchè derivate dal fatto illecito del
molestatore.
Non
si ritiene, invece, legittimo l’incarico conferito da un singolo
condomino per la rimozione di un autoveicolo parcheggiato nel cortile
condominiale, considerato che, come affermato nella sentenza del
Giudice di pace di Bologna del 3 febbraio 2005, il condòmino è privo di legittimazione a stipulare il contratto per la rimozione del
veicolo in area comune, nel suo esclusivo interesse, a differenza
dell’amministratore, che agisce nell’interesse della
collettività condominiale.
Erminia
Acri-Avvocato
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