Sono in molti a
chiedere se e in quali casi si possa gestire un condominio senza ricorrere ad
un professionista esterno, soprattutto quando si tratta di piccoli condomini, con
pochi appartamenti.
Per l’attuale disciplina legislativa è
possibile fare a meno di un amministratore “professionista”, però, in ogni
caso, occorre la nomina di un amministratore quando i condomini
sono più di quattro (art. 1129 cod. civ.), e i condomini sono responsabili degli
adempimenti prescritti dalle disposizioni normative civili, penali e fiscali.
La disposizione che prevede la nomina obbligatoria fa riferimento al
numero di proprietari e non a quello delle unità immobiliari, sicchè essa non trova applicazione ove si tratti di uno
stabile con molte unità immobiliari, di cui diverse appartenenti ad un unico
proprietario.
Pertanto, i condomini possono scegliere l’amministratore interno rispetto a
quello esterno, però se, per motivi di disaccordo l’assemblea non adotta la delibera di nomina dell’amministratore,
a ciò provvede l’autorità
giudiziaria, su ricorso anche di un solo condomino.
Che sia interno o esterno, l’amministratore deve svolgere i
seguenti compiti (art.1130 cod. civ.):
- eseguire le
deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del
regolamento di condominio;
- disciplinare l’uso delle
cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune;
- riscuotere i contributi
ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione
ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi
comuni, e gestire il relativo fondo;
- compiere gli atti
conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio;
- alla
fine di ciascun anno, rendere conto della sua gestione;
- ricorrere alle vie
legali per ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo per la
riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato
dall’assemblea;
- convocare l’assemblea
sia in via ordinaria, sia in via straordinaria quando sia ritenuto necessario
dallo stesso amministratore o quando ne sia fatta richiesta di almeno due
condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio;
- agire e resistere in
giudizio, nei limiti stabiliti dalla legge.
L’amministratore, quale
rappresentante
"ex mandato" dei condomini, in sostanza, deve preoccuparsi
del corretto uso e funzionamento delle cose e dei servizi comuni, nonché della
contabilità e di tutte le pratiche burocratiche, non sempre agevoli. Ecco perché
spesso, anche laddove si preferisca autogestire il condominio, per la redazione delle
documentazioni fiscali e contabili ci si rivolge agli
studi professionali, pur senza affidare in completo l’amministrazione
a questi ultimi.
Erminia
Acri-Avvocato
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