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Polizza d’assicurazione del condominio.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

25 novembre 2008



Rientra tra i poteri dell'amministratore o richiede l'autorizzazione assembleare?



Il nostro Codice Civile disciplina i poteri-doveri dell’amministratore di condominio nell’art. 1130 facendo rientrare tra i compiti di quest’ultimo: l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea dei condomini, la cura dell’osservanza del regolamento di condominio, la disciplina dell’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune; la riscossione dei contributi e l’erogazione delle spese necessarie per la manutenzione ordinaria delle parti comuni e per l’esercizio dei servizi comuni; il compimento degli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni; l’obbligo, alla fine di ogni anno, di dare conto del suo operato. Inoltre, l’amministratore, nei limiti dei suddetti poteri, può agire in giudizio sia contro i condomini che contro terzi.


In ordine alla legittimazione dell’amministratore alla conclusione del contratto d’assicurazione del fabbricato, nonostante qualche giudice di merito si sia espresso in senso affermativo, ritenendo la conclusione del contratto d’assicurazione finalizzata alla conservazione dell’edificio condominiale, e, quindi, rientrante nei poteri elencati nell’art.1130 del codice civile (comma 1 n.4), la Corte di Cassazione, con la sentenza n.8233/2007, ha respinto la domanda avanzata da una società assicuratrice contro un condominio per ottenere il pagamento dei premi annuali, scaduti e non pagati, relativi alla polizza del contratto d’assicurazione dell’immobile stipulato dall’amministratore, non ritenendo il condominio obbligato al pagamento dei premi in base alla considerazione che il contratto di assicurazione era stato concluso da un amministratore, privo del potere di sottoscrivere l’atto per mancanza di autorizzazione da parte dell’assemblea dei condomini.


Secondo la Corte, infatti, l’art. 1130 citato, nell’attribuire all’amministratore l’esecuzione degli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, ha inteso riferirsi “ai soli atti materiali (riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari per la salvaguardia dell’integrità dell’immobile, tra i quali non può farsi rientrare il contratto d’assicurazione, perchè questo non ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma dell’art.1130 c.c., ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell’edificio danneggiato”.



Erminia Acri-Avvocato

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