L’articolo
143 del codice civile prevede che dal matrimonio derivano gli
obblighi reciproci alla coabitazione, alla fedeltà,
all’assistenza morale e materiale e alla collaborazione
nell’interesse della famiglia. Pertanto, i coniugi devono
fissare, di comune accordo, la residenza familiare secondo le
esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia. In
mancanza di accordo ciascuno dei coniugi può fare ricorso al
giudice, il quale, ove non si riesca ad ottenere una scelta
concordata, adotta la soluzione più adeguata alle esigenze
della famiglia, solo però se ne riceva richiesta da entrambi
i coniugi.
Ciò
comporta che se i coniugi non stabiliscono di comune accordo la
residenza familiare né sono d’accordo nel rimettere la
decisione al giudice, la mancata fissazione della residenza
familiare non consente di configurare l’addebito della separazione
a carico di un coniuge per violazione dell’obbligo di convivenza.
Sul
punto è intervenuta la Corte di Cassazione
che, con la sentenza
n.14679/2008, ha chiarito che non è ipotizzabile
l’addebito della separazione nei confronti di un coniuge per
violazione del dovere di coabitazione laddove i coniugi non abbiano
stabilito preventivamente e concordemente una “stabile”
residenza familiare.
Nel
caso esaminato, in particolare, non si è ritenuta addebitabile
la separazione alla moglie che si era allontanata da una località
che non poteva essere considerata stabile residenza familiare, per
mancanza di una volontà concorde dei coniugi, dovendosi
escludere che il comportamento della stessa potesse essere
considerato come causa determinante dell’intollerabilità
della convivenza,
tanto più che il marito non si era opposto al comportamento
della moglie e, alla nascita della figlia di entrambi, si era, anzi,
sottratto agli obblighi di assistenza morale e materiale.
Bibliografia:
-
Manuale di diritto di famiglia, di M. Sesta, Cedam, 6°
ed., Padova, 2014
-
Commentario del codice di procedura civile. Art.
721-736 bis. Procedimenti in materia di famiglia e
stato delle persone, di Vullo Enzo, Zanichelli, 2013
Erminia
Acri-Avvocato
|