“Spett.le
Avv.ssa, leggo spesso i sui articoli pubblicati su Lastrada Web in
riferimento alle leggi che regolano la materia del condominio, mi
chiamo D.A., abito a Castrolibero e mi occupo della gestione del
condominio (15 villette a schiera), poiche’ la gestione avviene in
modo "familiare" quindi autogestito ma con regolari verbali
di assemblea e approvazione di bilancio annuale, mi chiedo se e’
necessario registrare il condominio al fine di essere in regola o
possiamo gestire il condominio così come stiamo facendo,
tenendo presente che alla data attuale, dopo 20 anni, non ci sono
stati problemi di liti o altro. La richiesta non e’ a caso, in quanto
alcuni condomini vogliono affittare le villette, e la preoccupazione
e’ se comunque per eventuali contestazioni si puo’ ricorrere ad un
legale per il recupero delle spese ordinarie e straordinarie (anche
se queste spettano al proprietario giusta sentenza cass.
n.17619/07).. La ringrazio per l’attenzione che potra’ dedicarci e
porgiamo distinti saluti”.
Per
la nascita del condominio non occorrono particolari formalità,
poiché esso si costituisce con il frazionamento da parte
dell’unico proprietario di un edificio, i cui piani o porzioni
di piano vengano attribuiti a due o più soggetti, in proprietà
esclusiva. Da tale momento trovano applicazione tutte le norme sul
condominio.
In
particolare, il Codice civile -art. 1129- stabilisce che quando i
condomini sono più di 4, deve nominarsi un amministratore -in
mancanza di delibera provvede, su ricorso anche di un solo condomino,
l’autorità giudiziaria – il quale dura in carica un anno
ed ha la rappresentanza del condominio. Ai sensi dell’articolo 1138
del codice civile è obbligatoria la redazione di un
regolamento di condominio quando vi sono più di dieci
condomini.
Pertanto,
nel caso in esame esiste già un condominio, e poichè i
condomini sono più di dieci v’è l’obbligo di nominare
un amministratore (anche tra i condomini stessi) e di redazione del
regolamento condominiale, e si applicano tutte le norme che
disciplinano il condominio, a partire dalle disposizioni sugli
adempimenti fiscali che ormai dal 1997 sono state introdotte.
In
ordine alle eventuali inadempienze nei pagamenti delle spese
condominiali da parte di qualche inquilino, il condominio, come
affermato costantemente dalla giurisprudenza, può rivolgersi
per la riscossione solo al condomino-locatore, il quale poi può rivalersi sull’inquilino.
Erminia
Acri-Avvocato
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