HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Quesiti legali-Contratti e bisogni della famiglia.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

25 gennaio 2014



Le spese per la scuola privata gravano sul solo coniuge contraente.




La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25026/2008, ha stabilito che le spese per il pagamento dell’iscrizione dei figli alle scuole private e le relative rette periodiche grava sul solo genitore che ha deciso di iscrivervi i propri figli, e non anche sull’altro genitore rimasto estraneo alla stipulazione del contratto con l’istituto scolastico.


In particolare, nel caso esaminato, la Corte ha negato la responsabilità solidale dei genitori per le obbligazioni assunte da uno dei due genitori con la scuola privata affermando che la disciplina del diritto di famiglia introdotta dalla Legge n.151/75 non prevede che l’obbligazione assunta da un coniuge per soddisfare bisogni del nucleo familiare debba gravare anche sull’altro coniuge, mancando una deroga rispetto al principio generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi estranei al contratto. Tale principio – ha precisato la Corte- “opera indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il diverso profilo dell’invocabilità da parte del creditore della garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 (nuovo testo) cod. civ.”.


Peraltro, l’art. 147 cod. civ. impone ad entrambi i coniugi di mantenere, istruire ed educare la prole, sicché, ove si tratti di contratti stipulati per il soddisfacimento di esigenze primarie della famiglia, quali la cura della salute, sussiste la responsabilità solidale di entrambi i coniugi, in deroga al principio secondo cui soltanto il coniuge che ha personalmente stipulato il contratto è tenuto al pagamento del debito assunto.


Nell’ipotesi del pagamento delle spese per la frequentazione di una scuola privata da parte dei figli non si tratta di obblighi assunti per soddisfare un ’bisogno primario’ come quello dell’istruzione dei figli - che può essere soddisfatto rivolgendosi a scuole pubbliche - ma del ’desiderio’ di far frequentare ai figli una scuola privata, che non giustifica l’applicabilità del principio della solidarietà in caso di assunzione dell’obbligo da uno solo dei coniugi.



Bibliografia:

- Diritto di famiglia-Repertorio sistematico di giurisprudenza, di Viganò Giulia, Rimini Carlo , CEDAM - Anno 2009

- Commentario del codice di procedura civile. Art. 721-736 bis. Procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone, di Vullo Enzo, Zanichelli, 2013




Erminia Acri-Avvocato

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Assegnazione casa coniugale e separazione dei coniugi.
Convivente e pensione di reversibilit
Adozione: un percorso avventuroso
Il cognome del figlio naturale
Abbandono della casa coniugale
Coppie senza diritti.
Separazione e pensione di reversibilità.
L’addebitabilità della separazione.
Rottura del fidanzamento e restituzione dei regali
Pensione di reversibilità dell’ex coniuge.
Limiti al mantenimento di figli maggiorenni.
Figli maggiorenni: cessa l’obbligo di mantenimento ?
Nozze senza convivenza ed assegno di mantenimento.
Conto corrente cointestato e convivenza.
Acquisti personali e comunione legale.
Congedi parentali e adozione.
Assegno Nucleo Familiare e separazione.
Figli maggiorenni con lavoro precario.
Convivenza insopportabile e abbandono della casa coniugale
Suoceri invadenti e separazione dei coniugi
DELLO STESSO AUTORE
Quesiti legali-Assunzione badante.
Quesiti legali- Licenziamento durante il periodo di prova.
Ripetizione delle somme indebitamente percepite da invalidi civili.
Quesiti legali-Uso degli spazi comuni.
Quesiti legali-Abusi condominiali.
Psicologi Vs Counselor?
Multe per violazione del codice stradale e ricorsi.
Attenzione al ’retro’ dei cartelli stradali......
Contestazioni delle contravvenzioni stradali.
Eccesso di velocità.
Quesiti legali-Locazione e abitabilità.
Lesioni da caduta per buche stradali.
Quesiti legali- Segretezza della corrispondenza.
Figli maggiorenni: mantenimento sine die?
Limiti al mantenimento di figli maggiorenni.
Quesiti legali-Omessa comunicazione dei dati del conducente.
L’affaire ECM .
Contratto “preliminare” di vendita.
Assegnazione della casa coniugale in sede di separazione e divorzio
Quesiti legali-Posto auto in affitto e spese passo carraio.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione