La
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25026/2008, ha
stabilito che le spese per il pagamento dell’iscrizione dei figli
alle scuole private e le relative rette periodiche grava sul solo
genitore che ha deciso di iscrivervi i propri figli, e non anche
sull’altro genitore rimasto estraneo alla stipulazione del contratto
con l’istituto scolastico.
In
particolare, nel caso esaminato, la Corte ha negato la responsabilità
solidale dei genitori per le obbligazioni assunte da uno dei due
genitori con la scuola privata affermando che la disciplina del
diritto di famiglia introdotta dalla Legge n.151/75 non prevede che
l’obbligazione assunta da un coniuge per soddisfare bisogni del
nucleo familiare debba gravare anche sull’altro coniuge, mancando una
deroga rispetto al principio generale secondo cui il contratto non
produce effetti rispetto ai terzi estranei al contratto. Tale
principio – ha precisato la Corte- “opera
indipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di
comunione dei beni, essendo la circostanza rilevante solo sotto il
diverso profilo dell’invocabilità da parte del creditore
della garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante,
nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 (nuovo testo) cod.
civ.”.
Peraltro,
l’art. 147 cod. civ. impone ad entrambi i coniugi di mantenere,
istruire ed educare la prole, sicché, ove si
tratti di contratti stipulati per il soddisfacimento di esigenze
primarie della famiglia, quali la cura della salute, sussiste la
responsabilità solidale di entrambi i coniugi, in deroga al
principio secondo cui soltanto il coniuge che ha personalmente
stipulato il contratto è tenuto al pagamento del debito
assunto.
Nell’ipotesi
del pagamento delle spese per la frequentazione di una scuola privata
da parte dei figli non si tratta di obblighi assunti per soddisfare
un ’bisogno primario’ come quello dell’istruzione dei figli -
che può essere soddisfatto rivolgendosi a scuole pubbliche -
ma del ’desiderio’ di far frequentare ai figli una scuola privata,
che non giustifica l’applicabilità del principio della
solidarietà in caso di assunzione dell’obbligo da uno solo dei
coniugi.
Bibliografia:
-
Diritto di famiglia-Repertorio sistematico di giurisprudenza, di Viganò Giulia, Rimini Carlo , CEDAM - Anno 2009
-
Commentario del codice di procedura civile. Art.
721-736 bis. Procedimenti in materia di famiglia e
stato delle persone, di Vullo Enzo, Zanichelli, 2013
Erminia
Acri-Avvocato
|