HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Assegnazione posti auto nel cortile comune.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

19 febbraio 2013



Quali i criteri di suddivisione?



 

I cortili, secondo il disposto dell’art. 1117 del codice civile, costituiscono parti comuni dell’edificio, se il contrario non risulti dal titolo, e, quindi, i posti macchina su area comune sono di proprietà comune di tutti i condomini. Peraltro, salve le norme di carattere urbanistico, anche se l’area non è destinata a parcheggio fin dall’origine, in mancanza di un divieto posto nel regolamento condominiale contrattuale o in successiva convenzione, possono essere realizzati nel cortile comune posti macchina da assegnare in uso ai condomini.

 

Non vi sono norme che stabiliscano i criteri per la suddivisione dell’area destinata a parcheggio, ma si applicano le norme generali sul condominio e, ove compatibili, quelle sulla comunione.

 

In particolare, l’art. 1102 del codice civile prevede che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Da ciò consegue che ciascun condomino può servirsi della cosa comune indipendentemente dall’entità dei millesimi posseduti, perché, anche se le spese comuni si pagano in base al valore millesimale, il godimento della cosa spetta a ciascun condomino in modo “paritario”. Nel caso di garage in comunione pro indiviso tra tutti i condomini, la Corte di Cassazione ha affermato che la regolamentazione dell’uso della cosa comune, in assenza dell’unanimità dei consensi, deve seguire il principio della parità di godimento tra tutti i condomini stabilito dall’art. 1102 cod.civ., il quale impedisce che, sulla base del criterio del valore delle singole quote, possa essere riconosciuto ad alcuni il diritto di fare un uso del bene, dal punto di vista qualitativo, diverso dagli altri; quindi è invalida la deliberazione assembleare adottata a maggioranza dei condomini che assegna, a tempo indeterminato, a ciascun condomino il godimento di un posto auto sito nel garage comune sulla base del criterio del valore degli appartamenti (sentenza Corte di Cassazione n. 26226/2006).

 

Solo se nell’atto di acquisto o nel regolamento contrattuale sia stato assegnato un posto auto "pertinenziale" all’unità immobiliare, dunque, è possibile pretendere una quota di parcheggio proporzionale alla superficie dell’unità immobiliare, altrimenti, se nei singoli atti di compravendita si parla di acquisto di proporzionale quota di spazio condominiale, senza assegnazione di un posto auto in uso esclusivo, i posti auto disponibili devono essere considerati "comuni" e, come tali, soggetti all’uso “paritario”.

 

L’uso paritario della cosa comune da parte di ciascun condomino incontra un duplice limite: quello di non alterarne la destinazione d’uso del bene e quello di non impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Ciò comporta che un’area adibita a parcheggio, divisa in parti uguali della stessa dimensione, non può essere utilizzata per parcheggiare un mezzo particolarmente voluminoso tale da impedire ad altri l’utilizzo del loro spazio, nè è consentito che il posto auto sia trasformato da un condomino in deposito permanente di cose.

 

La delibera assembleare che disponga di adibire a parcheggio un cortile comune non avente fin dall’origine tale destinazione, secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza, non richiede l’unanimità dei consensi, ma può essere adottata a maggioranza (sentenze Corte di Cassazione n.10289/98 e n.21287/04). Altresì, si ritiene che possa essere approvata a maggioranza la disciplina d’uso degli spazi adibiti a parcheggio ove gli stessi non siano sufficienti per tutti i condomini, adottando un sistema di turni temporali oppure l’uso indiretto della cosa comune -ad esempio affittando il parcheggio- (sentenze Corte di Cassazione n.4131/2001 e n.15460/2002).

 

Invece, si ritiene necessario il consenso di tutti i condomini per la delibera che assegni “in via esclusiva e nominativa ai condomini, posti di parcheggio nell’area cortile - giardino dei proprietà comune”, perchè essa va ad incidere sulla sfera dei diritti reali dei condomini. Infatti, l’attribuzione dell’uso delle aree comuni in via esclusiva e nominativa, escludendo gli altri condomini dal possesso di quell’area, crea i presupposti di fatto per l’acquisto della proprietà di quegli spazi per usucapione (sentenza Corte di Cassazione n.1004/2004).

 

 

 

 

 

Erminia Acri-Avvocato

 

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Spese condominiali ed inquilini morosi.
Invalidità delle delibere condominiali.
Grane condominiali - Responsabilità penale dell’amministratore
Danni causati da infiltrazioni d’acqua.
Parti dell’edificio di proprietà comune.
Infiltrazioni d’acqua e condensazioni.
Servizi condominiali.
Causa di risarcimento danni contro il condominio.
Elezione dell’amministratore condominiale.
Avvisi condominiali e privacy.
Spese condominiali controverse.
Tende da sole e condominio.
Caduta sulle scale condominiali.
Convocazione assemblea condominiale.
Inadempienze spese condominiali
Conto corrente del condominio.
Installazione tende da sole in edificio condominiale.
Condominio: riparto spese straordinarie e ricorso al decreto ingiuntivo.
Antenne paraboliche.
Modifica delle tabelle millesimali.
DELLO STESSO AUTORE
Quesiti legali- Controversia su ripartizione spese tra proprietario e inquilino.
Lesioni da caduta per buche stradali.
Separazione, aborto e consultori familiari
Decreto Bersani-Bis e contratti telefonici.
Quesiti legali-Condominio e facoltà di sopraelevare.
Quesiti legali-Mandato dell’amministratore condominiale.
Quesiti legali- Difetti di manutenzione di terrazze e lastrici solari.
Legittimazione processuale da parte dell’amministratore del Condominio.
Attenti all’uso del telefono aziendale!
Quesiti legali-A proposito di pensione di reversibilità.....
Separazione per volontà unilaterale.
Scadenza locazione ad uso commerciale.
Quesiti legali- Spese riparazione citofoni.
Quesiti legali-DOMICILIO DEL CONDOMINIO.
La "guida con ciabatte".....
Quesiti legali-La “libertà’ di antenna”.
Quesiti legali-Costituzione condominio.
Quesiti legali-Quando la convivenza finisce....
Quesiti legali-Assegno per la nascita del secondo figlio.
Quesiti legali-Malattia insorta durante le ferie aziendali.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione