HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Modifiche del regolamento condominiale.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

29 luglio 2009



Limiti e maggioranze.



Le modalità di modifica del regolamento di condominio, come più volte confermato dalla giurisprudenza, variano a seconda che si tratti di regolamento di origine contrattuale o di regolamento assembleare.


I
l regolamento assembleare è quello disciplinato dall’articolo 1138 codice civile, che lo prevede come obbligatorio nei condomini con un numero di condomini superiore a dieci, stabilendo che esso richiede, per l’approvazione da parte dell’assemblea, la maggioranza qualificata di cui all’art.1136 2° comma codice civile, ossia la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà dei millesimi complessivi. Tale regolamento contiene la regolamentazione dell’uso delle parti comuni, della ripartizione delle spese, norme sul decoro dell’edificio e norme sull’amministrazione, ma non può imporre limiti ai diritti di ciascun condomino, pena la nullità delle clausole.


Il regolamento di origine contrattuale richiede l’approvazione unanime dei condomini (spesso viene approvato per relationem perchè richiamato nei singoli atti di acquisto), e contiene clausole che limitano i diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni o che attribuiscono ad alcuni di loro maggiori diritti rispetto agli altri. In particolare, come precisato dalla Corte di Cassazione (sentenza n.11684/00), esso può contenere: l’imposizione di pesi a favore di proprietà a carico di altre (servitù); prestazioni di condomini a favore di altri (oneri reali); imposizioni di limiti al godimento di unità immobiliari (ad es. divieto di tenere animali o di adibire l’appartamento a determinate attività).


A differenza del regolamento assembleare che può essere modificato a maggioranza, il regolamento contrattuale può essere modificato solo all’unanimità, o meglio, come chiarito dalla giurisprudenza (sentenza Cassazione n.5626/02), solo le clausole relative alle materie effettivamente di natura contrattuale richiedono, per la modifica, l’unanimità, mentre per la modifica delle clausole cosiddette regolamentari (quelle previste dall’art. 1138 cod.civ.) è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 2° comma cod. civ., anche se contenute in un regolamento di origine contrattuale.


Pertanto, ove un condominio abbia adottato un regolamento contrattuale, per la modifica occorre l’unanimità solamente per modificare quelle clausole che attribuiscano limiti o facoltà maggiori ai singoli condomini, mentre per la modifica delle norme ordinarie, come quelle relative all’utilizzo delle parti comuni, basta la maggioranza qualificata.




Erminia Acri-Avvocato

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Tabelle millesimali.
Riforma del condominio all’esame del Parlamento.
Crediti condominiali e prescrizione.
Assegnazione posti auto nel cortile comune.
Azioni giudiziarie condominio.
Spese condominiali controverse.
Quesiti legali-Condominio e sopraelevazione.
Soppressione dell’antenna condominiale.
Furto in casa favorito da impalcature e ponteggi.
Criteri di ripartizione delle spese condominiali.
Le case "a schiera" possono costituire un condominio?
Quesiti legali-Locazione di immobili e sicurezza.
Condomino ’apparente’ ed amministratore
Compravendita di immobile in condominio e nomina dell’amministratore.
Invalidità delle delibere condominiali.
Parti dell’edificio di proprietà comune.
Fioriere condominiali.
Modifica delle tabelle millesimali.
Obbligatorietà nomina amministratore condominiale.
Videosorveglianza nei condomini.
DELLO STESSO AUTORE
Quesiti legali-Assunzione badante.
Quesiti legali- Licenziamento durante il periodo di prova.
Ripetizione delle somme indebitamente percepite da invalidi civili.
Quesiti legali-Uso degli spazi comuni.
Quesiti legali-Abusi condominiali.
Psicologi Vs Counselor?
Multe per violazione del codice stradale e ricorsi.
Attenzione al ’retro’ dei cartelli stradali......
Contestazioni delle contravvenzioni stradali.
Eccesso di velocità.
Quesiti legali-Locazione e abitabilità.
Lesioni da caduta per buche stradali.
Quesiti legali- Segretezza della corrispondenza.
Figli maggiorenni: mantenimento sine die?
Limiti al mantenimento di figli maggiorenni.
Quesiti legali-Omessa comunicazione dei dati del conducente.
L’affaire ECM .
Contratto “preliminare” di vendita.
Assegnazione della casa coniugale in sede di separazione e divorzio
Quesiti legali-Posto auto in affitto e spese passo carraio.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione