HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Tabelle millesimali.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

6 novembre 2010



Le maggioranze per l'approvazione secondo le più recenti sentenze.



Per quantificare e ripartire diritti e obblighi fra i singoli condomini, il valore dell’intero edificio condominiale viene rapportato a 1000 e con riferimento a quest’ultimo viene espresso il valore delle singole proprietà, i cui componenti costituiscono i millesimi che vengono esposti unitariamente in una apposita tabella da allegare al regolamento condominiale, ai sensi dell’art. 68 disp. att. del codice civile. Tale norma prevede, inoltre, un criterio generale al quale l’attività di valutazione degli immobili deve attenersi: ai fini dell’accertamento dei valori non si deve tener conto "del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano".Ciò vuol dire che la valutazione deve essere effettuata con riferimento allo stato dell’edificio al termine dei lavori di costruzione, senza che eventuali interventi successivi da parte dei condomini possano influire sul valore delle unità immobiliari.

 

La delibera di approvazione delle tabelle è stata ritenuta dalla giurisprudenza, per lungo tempo, soggetta al consenso unanime dei condomini per l’importanza delle tabelle in relazione alla gestione del condominio, essendo considerata tale decisione non rientrante nella competenza dell’assemblea, ma oggetto di un negozio di accertamento, che richiede il consenso di tutti i condomini; però, negli anni tale orientamento si è mitigato ed è stato, recentemente, ribaltato in alcune sentenze della Corte di Cassazione.

 

In particolare, con le sentenze n.9757/2010 e n.18477/2010, la Corte di Cassazione ha affermato che l’approvazione delle tabelle millesimali non è un atto di natura negoziale, perché le tabelle non incidono sul diritto di proprietà esclusiva di ciascun condomino, ma servono solo ad accertarne il valore rispetto all’intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio. Esse, ai sensi dell’art. 68 disp. att. codice civile, sono allegate al regolamento di condominio che, secondo l’art. 1138 codice civile, viene approvato dall’assemblea a maggioranza; pertanto, anche per l’approvazione e la modifica delle tabelle in questione si applica la stessa disciplina prevista per l’atto al quale esse sono allegate, con la conseguenza che per l’adozione della relativa delibera è sufficiente il voto della maggioranza qualificata richiesta dall’art. 1136, comma 2, codice civile.

 

 

 

 

Erminia Acri-Avvocato

 

 

 

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Condomini consumatori.
Modifica delle tabelle millesimali.
Di chi è il sottotetto?
Infiltrazioni d’acqua da cattiva manutenzione del lastrico solare.
Obbligatorietà nomina amministratore condominiale.
Rinunzia all’uso dell’impianto centrale di riscaldamento.
Recupero spese condominiali.
Furto in casa favorito da impalcature e ponteggi.
Il SUPERCONDOMINIO.
Videosorveglianza nei condomini.
Spese condominiali ed inquilini morosi.
Riforma del condominio all’esame del Parlamento.
Costruzione di balconi o terrazzi negli appartamenti.
Spese per compensi dell’amministratore condominiale.
Debiti condominiali.
Quesiti legali-Condominio e sopraelevazione.
Infiltrazioni e allagamenti in condominio
Modifiche del regolamento condominiale.
La manutenzione dei balconi.
Caminetto e condominio.
DELLO STESSO AUTORE
Quesiti legali- Controversia su ripartizione spese tra proprietario e inquilino.
Quesiti legali-Validità patente di guida.
Lesioni da caduta per buche stradali.
Quesiti legali-Quando l’appartamento in fitto è pignorato.....
Quesiti legali-Rendiconto dell’amministrazione condominiale.
Infrazioni stradali ed autovelox.
Chiarimenti sulla "patente a punti".
Quesiti legali-Trasferimento del lavoratore disabile.
Quesiti legali-Richiesta copia documenti condominiali.
Separazione dei coniugi e riappacificazione.
Quesiti legali-Ristrutturazione aziendale e licenziamenti.
Tasse sugli immobili.
Quesiti legali-Locazione e abitabilità.
Quesiti legali-Separazione e mantenimento figli.
Pillole psicolegali - Il fidanzamento.
Modifiche al Codice della Strada.
La manovra finanziaria 2010-2013.
La patente di guida vale come documento di riconoscimento.
Quesiti legali-Multa per moto in sosta sulle strisce bianche.
Quesiti legali - Quando una coppia si separa a chi va la casa?
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione