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Buone nuove sulle cartelle esattoriali.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

3 maggio 2008

Illegittime se non indicano il nome del responsabile del procedimento.




Dopo l’onda di “cartelle pazze”, che ha tolto il sonno a molti italiani, un vero e proprio effetto contro onda è scaturito dall’ordinanza n. 377 del 9/11/2007, in cui la Corte Costituzionale ha affermato che la cartella di pagamento notificata ai contribuenti dai concessionari della riscossione deve contenere l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, specificando che “l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, ... ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, ... e la garanzia del diritto di difesa”.


Questa importante decisione è in linea con quella giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui non solo il contribuente deve essere messo in condizione di conoscere la pretesa impositiva in tutti i suoi elementi, ma deve anche poter esercitare il diritto di difendersi con modalità chiare e semplici.


L’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento -come precisato dalla Corte - ha la finalità di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, e lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000 n.212) si applica anche ai concessionari di riscossione quali “soggetti privati cui compete l’esercizio di funzioni pubbliche”.


D’altra parte, anche la Legge n.241/90, che detta i principi generali in materia di procedimento amministrativo e a cui la citata ordinanza si ricollega, equipara alle amministrazioni pubbliche le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità. Tra questi ultimi rientrano anche i concessionari del servizio nazionale di riscossione.


La Legge n.241/90, oltre ad una serie di garanzie per il cittadino, prevede anche che “È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”.


Pertanto, come già riconosciuto dalle prime sentenze di merito, in mancanza dell’indicazione del responsabile del procedimento, non sussistono i requisiti minimi essenziali della cartella, che è, perciò, da annullare in quanto illegittima.



Erminia Acri-Avvocato

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