HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Multa per un’automobile venduta.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

28 febbraio 2004

Cosa fare per non pagarla?


Talvolta capita di vedersi notificare una contravvenzione relativa alla circolazione stradale di un’autovettura di cui non si è più proprietari per averla venduta ad altri.

Ciò accade perché il contratto di vendita dell’auto non è stato trascritto nel P.R.A..- Pubblico registro Automobilistico -, adempimento cui è tenuto a provvedere l’acquirente.

Cosa fare per non pagare la contravvenzione?

Se la vendita è avvenuta con atto notarile, anche se il trasferimento non è stato ancora trascritto nel PRA, per non pagare la contravvenzione, è possibile darne comunicazione scritta all’ufficio che ha notificato la contravvenzione stessa, precisando la situazione ed allegando copia dell’atto notarile.

Infatti, come affermato dai giudici (v.sentenza Cassazione n.3340/1999), gli atti che trasferiscono la proprietà di un’autovettura risultanti da un’attestazione notarile sono opponibili agli organi deputati all’accertamento delle infrazioni in tema di circolazione stradale, seppure non trascritti nel pubblico registro automobilistico. Ciò perché tali annotazioni costituiscono forme di pubblicità notizia, finalizzate a dirimere conflitti tra più acquirenti, ed ai fini della responsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione stradale, ivi comprese le sanzioni amministrative ascritte al proprietario in base alla disciplina del codice della strada, contro la quale è ammessa prova contraria.

Nel caso in cui, invece, non sia stato redatto l’atto notarile, si dovrà instaurare un giudizio per provare l’avvenuto trasferimento e superare, così, la presunzione semplice di appartenenza del veicolo all’intestatario risultante dal PRA. Difatti, l’obbligo di pagamento delle sanzioni pecuniarie grava sull’effettivo proprietario dell’auto alla data dell’accertamento dell’infrazione.

Tuttavia, ci sì può comunque rivolgere al P.R.A. per fare annotare una "perdita di possesso" dell’autovettura. Questo non servirà per non pagare la contravvenzione già notificata, ma servirà per non pagare eventuali successive multe relative alla circolazione dell’autovettura in questione.

Erminia Acri-Avvocato

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Multe per violazione del codice stradale e ricorsi.
Violazioni al codice della strada.
Contestazioni delle contravvenzioni stradali.
RICONOSCIMENTO QUALIFICHE PROFESSIONALI.
Servizio telefonico a condizioni agevolate.
Quesiti legali-Locazione e abitabilità.
Autovelox senza decreto prefettizio.
La manovra finanziaria 2010-2013.
Locazione ed oneri accessori.
Titolo di studio estero.
Novità sull’infortunio in itinere.
Permessi lavorativi Legge 104/92.
Novità sul ’fermo auto’.
Incidente stradale e risarcimento del danno.
Multe e cinture di sicurezza.
Contravvenzioni stradali e notifiche a mezzo posta.
Il mobbing in Italia-parte terza-
Valide le multe elevate dagli ausiliari del traffico?
Assegno al nucleo familiare.
La patente a punti "approda" alla Corte Costituzionale.
DELLO STESSO AUTORE
Circolazione a targhe alterne.
Convivenza insopportabile e abbandono della casa coniugale
Licenziamento del lavoratore in malattia.
Sosta abusiva nel cortile condominiale.
Quesiti legali- Separazione di genitori non coniugati e mantenimento figli minori.
Delibera condominiale di installazione ascensore.
Uso del cellulare in auto
Poteri dell’amministratore condominiale.
Manutenzione delle strade e risarcimento danni.
Quesiti legali-Aprire un bed and breakfast.
Chi deve redigere il regolamento condominiale?
Quesiti legali-Difetti di costruzione.
Elementi strutturali dell’edificio condominiale.
Quesiti legali-Danni da caduta sul marciapiede dissestato.
Quesiti legali- Indennità di accompagnamento e revoca.
Quesiti legali- Assenza dal lavoro per malattia.
Contestazione immediata delle violazioni del codice della strada.
Convivente e pensione di reversibilit
Quesiti legali- Benefici connessi allo stato di invalidità civile.
Quesiti legali-Indennità di malattia e rapporto di lavoro a tempo determinato.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione