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A proposito di festivitą natalizie.....
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

27 novembre 2015



Quali sono e come sono retribuite le festivitą?



Nel nostro ordinamento giuridico sono considerate giornate festive, agli effetti civili, le domeniche, le festività nazionali e infrasettimanali individuate dalla legge ed altre ricorrenze previste dai contratti collettivi di categoria.


Festività nazionali previste dalla legge sono:

- il 25 aprile (anniversario della liberazione)

- il 1° maggio (festa del lavoro)

- il 2 giugno (festa della Repubblica)


Festività infrasettimanali previste dalla legge sono:

- 1° gennaio (capodanno)

- 6 gennaio (Epifania)

- il giorno di lunedì dopo Pasqua (mobile)

- il 15 agosto (Assunzione della Beata Vergine Maria )

- il 1° novembre (Ognissanti)

- l’8 dicembre (Immacolata Concezione )

- il 25 dicembre (Natale)

- il 26 dicembre (Santo Stefano)


I contratti collettivi di categoria, in genere, prevedono quale ulteriore festività il giorno del Santo Patrono del luogo dov’è ubicata la sede di lavoro.


Nelle giornate festive, il lavoratore ha diritto ad astenersi dal lavoro ed a ricevere un particolare trattamento economico. Ai lavoratori retribuiti in misura fissa (impiegati) spetta la normale retribuzione globale di fatto giornaliera che, per essi, è compresa nella retribuzione fissa, corrisposta, in genere, a scadenza mensile, sicchè la retribuzione mensile di tali lavoratori non subisce variazioni in dipendenza del numero delle festività infrasettimanali ricorrenti nel mese. Solo quando le festivita’ coincidono con la domenica spetta una quota aggiuntiva di retribuzione, pari ad 1/26 della retribuzione mensile, salvo miglior trattamento previsto dai contratti collettivi .


I lavoratori retribuiti in relazione alle ore di lavoro effettuate (operai), in occasione delle ricorrenze festive, hanno diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, nella misura di 1/6 dell’orario settimanale di lavoro, salvo miglior trattamento previsto dai contratti collettivi. Il pagamento spetta anche quando le festivita’ coincidono con sabato e domenica.


Se il lavoratore, per ragioni inerenti al servizio o per esigenze aziendali, debba prestare la propria attività nelle suddette giornate, lo stesso ha diritto al compenso spettante per le ore lavorate con la maggiorazione prevista dai contratti collettivi per il lavoro festivo.





Erminia Acri-Avvocato

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