HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Canone Rai anche per computer ed altri apparecchi multimediali?
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

25 febbraio 2012


I chiarimenti del Governo dopo le numerose richieste di pagamento pervenute ad imprese e studi professionali.



Nelle ultime settimane, moltissime imprese e studi professionali hanno ricevuto dalla RAI, a mezzo posta, l’invito a provvedere al pagamento del c.d. abbonamento speciale, previsto per chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive al di fuori dell’ambito familiare, con la specificazione che l’obbligo del pagamento comprenderebbe anche la detenzione di computer connessi ad internet. Ciò in virtù del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 che prevede all’articolo 1: "Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento dei canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto", della disposizione dell’articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, secondo cui "Qualora le radioaudizioni siano effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dell’ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto, l’utente dovrà stipulare uno speciale contratto di abbonamento con la società concessionaria.", e della recente norma introdotta dal D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, art.17, che, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale, impone alle imprese ed alle società l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni.

Immediate sono state le reazioni da parte dei destinatari della pretesa economica e le critiche da parte dei rappresentanti del mondo politico, di destra e sinistra, che hanno rilevato l’illegittimità della richiesta, fondata su una stortura interpretativa delle disposizioni in materia, e l’inopportunità di un ulteriore peso fiscale in un periodo di grave difficoltà per tantissime imprese, sollecitando il Governo ad intervenire su una questione, in realtà, oggetto di diverse interrogazioni, che hanno trovato risposta nella seduta del 23.02.2012, con i chiarimenti resi dal Ministero dello Sviluppo Economico che ha affermato quanto segue: "La normativa in esame porta a riferire il pagamento del canone solo al servizio di radiodiffusione. Pertanto, non è possibile includere altre forme di distribuzione del segnale audio/video, per esempio web radio, web tv, altre forme che sono basate, come dicono i tecnici, su portanti fisici diversi. In linea generale sono quindi esclusi i personal computer, fissi o portatili, i tablet come gli "iPad" e gli smartphone, cioè gli strumenti suscettibili di per sé di connessione alla rete Internet...........dobbiamo circoscrivere il campo degli apparecchi soggetti al pagamento del canone a quelli utili alla ricezione di segnali televisivi su piattaforma terrestre e su piattaforma satellitare. Tali apparecchi sono quelli caratterizzati da un sintonizzatore che ha la funzione essenziale di prelevare il segnale di antenna nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione e la capacità autonoma di erogare il servizio di radiodiffusione o, come veniva chiamato nel regio decreto che ho testé citato, di radioaudizione."

Pertanto, la RAI, con un comunicato stampa, ha provveduto a fare un passo indietro precisando che non deve essere pagato il canone RAI per il mero possesso di un computer collegato alla rete, di smartphone e tablet, e che il canone speciale è dovuto da imprese, società ed enti nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori.

Erminia Acri-Avvocato

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Quando il protesto è illegittimo....
Buone nuove sulle cartelle esattoriali.
La patente a punti "approda" alla Corte Costituzionale.
Inidoneità fisica sopravvenuta e licenziamento.
Parcheggio sulle strisce blu senza tagliando.
L’errore professionale del medico
Espressioni ingiuriose e licenziamento.
Requisiti reddituali per la pensione di inabilità.
Servizio telefonico a condizioni agevolate.
Azienda pubblica e bisogni umani.
Cinture di sicurezza in auto.
Chiarimenti sulla "patente a punti".
RICONOSCIMENTO QUALIFICHE PROFESSIONALI.
Multe non pagate e cartelle esattoriali.
Finanziaria 2005 e spese di giustizia.
Danno autoprovocato dall’alunno.
Smarrimento del vaglia postale.
Infermità dipendente da causa di servizio.
Trasporto di persone ed animali sull’auto.
Attenzione ai passi carrabili "irregolari"!
DELLO STESSO AUTORE
Il convivente superstite ed il contratto di locazione
Quando il coniuge ha le mani bucate....
Quesiti legali - Tassa per il passo carraio.
Parcheggio sulle strisce blu senza tagliando.
Il pedone pirata
Quesiti legali - Spese riscaldamento centralizzato.
Quesiti legali-Gli ascensori sono sicuri?
Limiti al mantenimento di figli maggiorenni.
Rapporto fra genitori e figli nel diritto di famiglia
Quesiti legali - Dimissioni dell’amministratore condominiale.
Quesiti legali- Parcheggio nel parco condominiale.
Quesiti legali-Omessa comunicazione dei dati del conducente.
Nonni e nipoti
Quesiti legali - Spese riparazione ascensore.
Allarme ’fermo auto’
Quesiti legali-Revocare l’amministratore condominiale.
Quesiti legali-Nomina amministratore condominiale.
Direttore di riviste tecnico-professionali.
Lesioni da caduta per buche stradali.
Quesiti legali-Trasferimento del lavoratore disabile.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione