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Convivente e pensione di reversibilit
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

17 giugno 2001

Ancora una volta viene negata tutela al convivente, nella famiglia di fatto.

 

 

Il nostro legislatore riconosce al coniuge superstite, anche se separato o divorziato, il diritto alla pensione di reversibilità (art.13 regio decreto-legge 14/04/1939 n.636; art.9 legge 1/12/1970 n.898), ma non riconosce lo stesso diritto al convivente.

Pertanto, nel corso di un giudizio promosso dalla convivente del titolare di una pensione, dopo il decesso del partner, per ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità, attribuita, invece, alla moglie separata del defunto, il Tribunale di Taranto ha rilevato l’irragionevole disparità di trattamento tra il coniuge sopravvissuto, pure se separato o divorziato, ed il convivente, ed ha sottoposto la questione al giudizio della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale, con sentenza n.461 del 3/11/2000, ha ritenuto infondata la questione, affermando che la diversità di trattamento tra convivente di fatto e coniuge superstite, ai fini del riconoscimento al trattamento pensionistico di reversibilità, è giustificata dalla diversità del rapporto coniugale rispetto alla convivenza, essendo caratterizzati, il primo, da una serie di diritti ed obblighi che nascono dal matrimonio, l’altro, dall’inesistenza di quei diritti e doveri derivanti dal matrimonio.

In verità, questa sentenza conferma l’orientamento, già affermato in altre occasioni dalla Corte Costituzionale, di negare l’equiparazione della famiglia di fatto alla famiglia fondata sul matrimonio, in virtù della considerazione che la convivenza è indice della "scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza dal matrimonio" ( sentenza Corte Costituzionale 6-13 maggio 1998 n.166 ), con la conseguenza della esclusione dell’ applicabilità delle norme dettate per i rapporti tra coniugi ai rapporti tra conviventi.

Peraltro, questa sentenza dimostra la persistente maggiore sensibilità dei giudici di merito rispetto alle problematiche della coppia non legata dal vincolo matrimoniale, e l’urgenza di un intervento del legislatore che predisponga strumenti adeguati di tutela per un fenomeno sempre più frequente nella realtà sociale.

Erminia Acri

Avvocato

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