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Il contratto di lavoro part-time.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

3 ottobre 2006

Il lavoratore part-time ha gli stessi diritti del lavoratore a tempo pieno?


Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) è una tipologia di lavoro a orario ridotto, che si svolge con modi e tempi prefissati e che può essere instaurata sia nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che determinato.


    Esistono tre tipologie di contratto part-time:

  • Orizzontale: se l’attività è prestata in tutti i giorni lavorativi con orario ridotto. Es: 4 ore x 5 giorni lavorativi.

  • Verticale: se l’attività è prestata solo in alcuni giorni della settimana con orario pieno. Es: 3 giorni pieni a settimana.

  • Misto: è una combinazione delle altre due tipologie.


E’ un contratto individuale, stipulato in forma scritta, che deve contenere l’indicazione della durata della prestazione lavorativa e l’orario di lavoro (con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno).


A seguito delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n.276/2003, non è più obbligatorio stabilire nel singolo contratto il limite massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili al giorno o nell’anno, le causali obiettive e i provvedimenti per il superamento, per le quali è ammesso il ricorso al lavoro supplementare. Per la definizione di questi profili si rinvia al contratto collettivo nazionale, ove da esso contemplati.

Il
lavoratore part-time gode di un trattamento differenziato rispetto al lavoratore a tempo pieno inquadrato nello stesso livello contrattuale.

La retribuzione del lavoratore part-time è proporzionata alle ore di lavoro prestate, ma non può essere meno favorevole a quella del dipendente di pari qualifica. Anche gli altri diritti del lavoratore a tempo pieno, vengono proporzionati all’orario di lavoro del lavoratore a tempo parziale (periodo di prova, ferie, tutela della salute e sicurezza, diritti sindacali, maternità, malattia, infortunio e malattia professionale e trattamento previdenziale).


La disciplina degli assegni per il nucleo familiare è estesa anche ai lavoratori con contratto part-time: l’assegno spetta nella misura intera (cioè sei assegni giornalieri nella settimana) se la prestazione lavorativa settimanale è di durata non inferiore alle 24 ore; altrimenti, se la prestazione è di durata inferiore a 24 ore settimanali, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata.


I contributi previdenziali sono calcolati sulla retribuzione imponibile effettivamente corrisposta e, comunque, non inferiore al minimale fissato per legge, che si calcola nel seguente modo: il minimale giornaliero, fissato per i lavoratori a tempo pieno, va moltiplicato per il numero dei giorni della settimana in cui si svolge il normale orario di lavoro e successivamente diviso per le ore settimanali previste dal contratto, sempre con riferimento ai lavoratori a tempo pieno; il risultato ottenuto è il minimale orario, che deve essere moltiplicato per le ore effettivamente lavorate nel mese dal lavoratore a tempo parziale per poi confrontare il dato ottenuto con la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore. Se la retribuzione mensile pagata è superiore al minimale, è su quella che va calcolato il contributo da versare all´INPS; se la retribuzione è inferiore al minimale, i contributi previdenziali devono essere determinati comunque su quest’ultimo.


Ai fini del diritto alla pensione, i periodi di lavoro part-time vengono calcolati in misura piena, ma ai fini dell’importo della pensione il periodo a tempo parziale viene ridotto in proporzione all’orario effettivamente lavorato. Quindi, gli scatti di anzianità maturano per il part-time con le stesse cadenze previste per le prestazioni a tempo pieno e non dopo un periodo maggiore riproporzionato al minor orario, mentre il trattamento economico degli scatti è calcolato sulla base dello specifico orario di lavoro.


Per quanto riguarda il diritto alle ferie, nel part-time orizzontale la durata è la stessa prevista per i lavoratori a tempo pieno, nel part-time verticale o misto il lavoratore ha diritto a un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro effettuate nel corso dell’anno.





Erminia Acri-Avvocato

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