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Contravvenzioni stradali e notifiche a mezzo posta.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

11 gennaio 2008

Valide con la scritta "trasferito"?



Le violazioni delle norme del codice della strada, se non contestate immediatamente, devono essere notificate ai sensi dell’art. 201 del vigente codice della strada, il cui comma 3 prevede che alla notificazione della violazione si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile ovvero a mezzo posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale; e che comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso la direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.


Tuttavia, qualora il destinatario non venga trovato presso la residenza, domicilio o sede del soggetto risultante dal suddetto archivio nazionale dei veicoli, perchè ha trasferito altrove la propria residenza, per la validità della notifica non è sufficiente la resa del plico, da parte dell’agente postale ,con l’annotazione “trasferito” sull’avviso di ricevimento della raccomandata, senza svolgere alcuna altra attività.


In questi casi, come confermato dalla Cassazione nella recente sentenza n.3453/07, perchè la notificazione sia valida, è necessario espletare le formalità previste dall’art.140 codice di procedura civile per il caso di irreperibilità del destinatario - sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia quella postale –, che consistono nell’affissione di avviso alla porta del destinatario in busta chiusa e sigillata, nel deposito dell’atto nella casa comunale in busta sigillata, e nell’invio al destinatario di notizia del deposito a mezzo raccomandata a.r.




Erminia Acri-Avvocato

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