“Buongiorno
avvocato, ho letto una sua recensione nel web riguardo la revoca
dell’amministratore del condominio. A riguardo vorrei porle un
quesito, cioè se l’amministratore che al 23° mese
successivo l’anno di riferimento anzichè presentare il
bilancio di gestione all’assemblea presenta solo il rendiconto ai
singoli condomini (non in assemblea), quindi senza l’approvazione
dell’assemblea entro i 2 anni, sia passibile o meno di revoca da
parte anche di un solo condomino. La ringrazio per la sua attenzione
e le porgo distinti saluti. E. D.”
Secondo
l’art.1130 cod. civ., l’amministratore, alla fine di ogni anno, deve
rendere il conto della sua gestione. Tale obbligo tende a soddisfare
l’esigenza di trasparenza della gestione condominiale e deriva dal
tipo di rapporto che si instaura tra l’amministratore ed il
condominio, che rientra nella figura del mandato.
In
particolare, la resa del conto costituisce un atto dovuto nei
confronti dell’assemblea e non dei singoli condòmini, i
quali proprio nella sede assembleare possono esercitare il controllo
sull’operato dell’amministratore.
Conseguentemente,
ove l’amministratore ometta il rendimento del conto per due anni o vi
sia il fondato sospetto di gravi irregolarità di gestione,
ciascun condomino – quindi anche un solo condomino- può adire l’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art.
1130 cod. civ., per ottenere la revoca dell’amministratore.
Erminia
Acri-Avvocato
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