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Novità sull’infortunio in itinere.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

28 dicembre 2007

Risarcibili i danni anche se subiti in pausa pranzo.



La copertura assicurativa per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati è stata estesa grazie al decreto legislativo n.38/2000, all’infortunio in itinere, che è quello avvenuto durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; nel collegamento tra due luoghi di lavoro diversi; oppure nel percorso tra il luogo di lavoro ed il luogo dove abitualmente viene consumato il pasto qualora non esista una mensa aziendale.


Le eventuali interruzioni o deviazioni rispetto al normale percorso non sono tutelate quando sono del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate per causa di forza maggiore (ad es. guasto meccanico; viabilità interrotta per la chiusura al traffico di un tratto di strada normalmente utilizzata per pervenire al posto di lavoro; difficili condizioni meteorologiche; improvviso malore), per esigenze essenziali ed improrogabili (ad es. nel caso della necessità di soddisfare bisogni fisiologici od altre esigenze con adeguata motivazione in rapporto ai principi fondamentali tutelati dalla nostra Costituzione, che comprendono anche quelle di accompagnare i figli a scuola o di far visita a familiari ricoverati in ospedali o case di cura), o per l’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (ad es. il soccorso di persone vittime di incidenti stradali).


Al riconoscimento dell’infortunio in itinere si era giunti dopo una cospicua casistica giurisprudenziale, ed ancora oggi si tratta di un tema oggetto di interpretazioni giurisprudenziali chiarificatrici ed innovative. Basti pensare all’infortunio occorso con utilizzo di un mezzo di trasporto privato, ritenuto indennizzabile a condizione che l’uso di tale mezzo sia necessitato (ad es. per inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro o per incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi). Su questa scia si colloca la sentenza n. 25742 del 10 dicembre 2007 con cui la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un impiegato di banca che ha subito danni per essere stato investito mentre tornava a casa con il suo motorino, durante la pausa pranzo, precisando che l’indennizzabilità dell’infortunio ricorre a due condizioni: che il break sia così breve da non consentire al lavoratore di andare e tornare dall’abitazione al luogo di lavoro con l’uso dei mezzi pubblico, in relazione alla regolarità del servizio assicurato da questi ultimi (nel caso in esame non superava un’ora) e l’azienda non sia dotata di mensa interna.


La Corte accogliendo il ricorso ha rinviato la causa alla Corte d’Appello competente territorialmente, che dovrà riesaminare il caso valutando se gli orari dei mezzi pubblici, la distanza fra la casa e la banca e il tempo a disposizione permettano effettivamente al lavoratore di evitare l’uso del proprio mezzo, ossia se il lavoratore ha preso il proprio mezzo per reale necessità e non per sua libera scelta.




Erminia Acri-Avvocato

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