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Locazione ed oneri accessori.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

14 marzo 2005

Prescrizione del diritto del proprietario di rimborso delle spese condominiali.


La legge sulle locazioni (art. 9 della legge n°392/1978), prevede che il locatore ha diritto di chiedere al conduttore il rimborso delle spese effettuate a titolo di oneri accessori come elencate nella stessa disposizione.

In quanto tempo si prescrive il diritto al rimborso? Da quale momento inizia a decorrere la prescrizione?

In proposito, secondo la giurisprudenza, il credito del locatore per il pagamento degli oneri condominiali posti a carico del conduttore dall’art. 9 della legge sull’equo canone si prescrive nel termine di due anni, ritenendo tuttora vigente la norma dell’art. 6 della L. 22 dicembre 1973, n. 841, che ha introdotto una deroga al principio codicistico della prescrizione quinquennale del canone di locazione e di ogni altro corrispettivo di locazione fissato dall’art. 2948, n. 3 c.c.. Ciò al fine di una più rapida definizione di un rapporto giuridico accessorio e comune ad ogni locazione, qual è quello avente ad oggetto gli oneri accessori dovuti dal conduttore in base alla citata norma di legge (sentenze Cassazione civile n.5795/93, n.4588/95, n.11260/95).

Per quanto riguarda la data di decorrenza della prescrizione biennale del diritto al rimborso degli oneri accessori posti (per legge o per contratto) a carico del conduttore, la stessa deve essere individuata in relazione a quella in cui l’assemblea condominiale ha approvato il consuntivo ed il riparto delle spese tra i condomini (sentenza Cassazione Civile n.5160/89).

Erminia Acri-Avvocato

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