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Ricorso contro contravvenzioni stradali.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

20 gennaio 2010



Non pił gratuito dal 1° gennaio 2010.



Quando si decide di contestare una contravvenzione stradale, in presenza di idonee motivazioni, è possibile presentare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace del luogo i cui è stata rilevata l’infrazione, entro 60 giorni dalla contestazione - ove la violazione sia stata immediatamente contestata – oppure dalla notificazione – ove il verbale relativo sia stato trasmesso successivamente all’accertamento dell’infrazione-.


Il ricorso puo’ essere proposto dal conducente-trasgressore o dagli altri obbligati (il proprietario del mezzo), secondo le disposizioni del codice della strada.


Il ricorso al Prefetto si presenta, in carta semplice, direttamente al Prefetto o per il tramite dell’ufficio o comando cui appartengono gli agenti accertatori, consegnandolo personalmente o spedendolo con raccomandata a.r.


Il Prefetto risponde al ricorso con ordinanza, da emettere entro 210 giorni, nel caso di ricorso presentato direttamente al prefetto, entro 180 giorni, nel caso di ricorso presentato per il tramite dell’organo accertatore. Se l’ordinanza è di accoglimento, non occorre pagare nulla, mentre se il ricorso è respinto, viene emessa ingiunzione di pagamento per un importo pari al doppio della sanzione iniziale (quella che si sarebbe versata pagando nei 60 giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione). Avverso l’ordinanza ingiunzione prefettizia è ammesso ricorso al Giudice di Pace. Tuttavia, se il Prefetto non decide nei termini prima citati, il ricorso si intende accolto, in virtù del principio del silenzio-accoglimento, e, conseguentemente, non bisogna pagare nulla.


Alternativamente, il ricorso può essere presentato al Giudice di Pace, consegnandolo presso la cancelleria oppure spedendolo con raccomandata a/r.


I ricorsi, in questa materia, erano esenti da imposte e bolli, ma a seguito dell’approvazione della legge finanziaria 2010, anche i ricorsi avverso le sanzioni del Codice della Strada sono assoggettati al pagamento del contributo unificato e della marca a rimborso forfettario delle spese processuali, a decorrere dal 1° gennaio 2010, con non poche difficoltà sul piano applicativo.


Infatti, il rinvio alla disciplina ordinaria del contributo, che è rapportato al valore della causa (per cause di valore fino a €1.100 è previsto il pagamento della somma di €30 per contributo unificato e della somma di €8 per rimborso forfettario delle spese processuali), pone il problema dell’individuazione del valore della causa, non sempre ravvisabile con precisione, come nel caso del ricorso proposto dal trasgressore solo in ordine all’applicazione della sanzione della decurtazione dei punti dalla patente o contro il provvedimento prefettizio di sospensione della patente. In casi del genere si dovrebbe concludere per l’applicazione del contributo unificato nella misura di €170,00 -previsto appunto per le cause di valore indeterminabile- , ma con evidente pregiudizio al diritto di difesa, stante l’eccessiva onerosità delle spese.




Erminia Acri-Avvocato

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