HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Previdenza: condanna alle spese.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

4 dicembre 2003

Il lavoratore soccombente nelle cause previdenziali paga le spese legali?


Il decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge 326/2003, ha introdotto un nuovo regime delle spese legali nelle cause previdenziali, sostituendo il contenuto dell’art. 152 disposizioni di attuazione cod.proc.civ., il quale nella formulazione originaria, così disponeva:

"Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore di istituti di assistenza e previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria", e che è stato così riscritto dal legislatore del 2003:

"Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’art. 96, primo comma cpc., non può essere condannata al pagamento delle spese competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 D. Lgs. n. 113/02. L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 79 e l’art. 88 del cit. D. Lgs. n. 113/02".

Emerge, quindi, che la parte soccombente può essere condannata alle spese per il semplice fatto di avere un reddito superiore a certi limiti stabiliti con riferimento alla normativa sul gratuito patrocinio.

Tralasciando ogni valutazione politico-sociale sulla scelta del legislatore, il problema principale che ne è derivato è quello dell’applicabilità del nuovo regime ai giudizi in corso, che era già stata esclusa dai primi commentatori della norma in esame.

A suffragio di quest’interpretazione sono intervenuti i giudici del Tribunale di Pisa i quali, con sentenza n.617/2003, hanno affermato che l’applicazione della nuova normativa sulle spese legali in materia di previdenza ed assistenza di cui al decreto legge n.269/03, convertito nella legge n.326/03, è limitata ai soli procedimenti introdotti dall’01.10.2003, mentre i procedimenti iniziati prima della suddetta data restano assoggettati alla precedente disciplina che prevedeva la condanna del lavoratore soccombente alle spese legali, a favore degli istituti di assistenza e previdenza, nei soli casi in cui il giudice avesse accertato l’infondatezza e temerarietà della domanda dello stesso lavoratore.

Infatti, come precisato dai giudici di Pisa, l’applicazione della norma ai procedimenti in corso alla data dell’01.10.2003 violerebbe gli articoli 11 e 12 delle preleggi ( irretroattività e interpretazione letterale della legge), considerato che per il periodo precedente l’ 01.10.2003 il rischio di sostenere l’onere delle spese processuali non sussisteva, ed il principio dell’interpretazione sistematica, in quanto la connessione delle parole e l’intenzione del legislatore inducono indiscutibilmente a riconoscere l’efficacia della norma ai procedimenti iniziati a partire dalla sua entrata in vigore.

I procedimenti avviati dopo il 30 settembre 2003, invece, risultano sottoposti alla nuova normativa, sicchè possono concludersi, in caso di soccombenza del lavoratore, con una condanna dello stesso alle spese oltre che in caso di infondatezza e temerarietà della sua domanda, anche se ha un reddito superiore a certi limiti stabiliti con riferimento alla normativa sul gratuito patrocinio, cioè specificamente, quando non risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 e 77 del Decreto legislativo n.113/02 (= € 9.296,22), ossia € 18.592,44.

Erminia Acri-Avvocato

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
A proposito di notificazione delle contravvenzioni stradali....
Ricorsi contro contestazioni di violazioni del codice della strada.
Norme di circolazione stradale e mezzi di soccorso.
Trasferimento ramo d’azienda.
La patente di guida vale come documento di riconoscimento.
Attenzione ai passi carrabili "irregolari"!
Ricorso contro contravvenzioni stradali.
Lesioni da caduta per buche stradali.
Contratto “preliminare” di vendita.
Canone Rai anche per computer ed altri apparecchi multimediali?
La figura professionale del mediatore familiare.
A proposito di festività natalizie.....
Accertamento violazioni dei limiti di velocità.
Niente obbligo di taratura per gli autovelox.
Divisione ereditaria.
Guida sotto l’influenza di alcol.
Controllo della velocità e tutor.
La patente a punti nelle decisioni dei giudici.
Contestazione immediata delle violazioni del codice della strada.
L’errore professionale del medico
DELLO STESSO AUTORE
Quesiti legali-Disaccordo tra genitori separati sulle spese per i figli.
Veranda e condominio.
Separazione per volontà unilaterale.
Elementi strutturali dell’edificio condominiale.
Quesiti legali-Quale compenso per l’amministratore di condominio?
Unioni di fatto e accordi di convivenza.
Quesiti legali-Chi paga le spese di manutenzione del lastrico solare?
Quesiti legali- Adozione del figlio del proprio coniuge.
Multe Autovelox.
La manutenzione dei balconi.
Quesiti legali-Reversibilità dei trattamenti di invalidità.
Quesiti legali-Diatribe proprietario-inquilino.
Quesiti legali- Una multa va sempre pagata?
Il ruolo del socio accomandante nelle s.a.s.
Divisione ereditaria.
Bed and breakfast nei condomini.
Contravvenzioni stradali e notifiche a mezzo posta.
Dichiarazione dei redditi e canoni di locazione
Quesiti legali-Eredità e comunione dei beni fra i coniugi.
Separazione dei coniugi e assegno di mantenimento.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione