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Previdenza: condanna alle spese.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

4 dicembre 2003

Il lavoratore soccombente nelle cause previdenziali paga le spese legali?


Il decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge 326/2003, ha introdotto un nuovo regime delle spese legali nelle cause previdenziali, sostituendo il contenuto dell’art. 152 disposizioni di attuazione cod.proc.civ., il quale nella formulazione originaria, così disponeva:

"Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore di istituti di assistenza e previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria", e che è stato così riscritto dal legislatore del 2003:

"Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’art. 96, primo comma cpc., non può essere condannata al pagamento delle spese competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 D. Lgs. n. 113/02. L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 79 e l’art. 88 del cit. D. Lgs. n. 113/02".

Emerge, quindi, che la parte soccombente può essere condannata alle spese per il semplice fatto di avere un reddito superiore a certi limiti stabiliti con riferimento alla normativa sul gratuito patrocinio.

Tralasciando ogni valutazione politico-sociale sulla scelta del legislatore, il problema principale che ne è derivato è quello dell’applicabilità del nuovo regime ai giudizi in corso, che era già stata esclusa dai primi commentatori della norma in esame.

A suffragio di quest’interpretazione sono intervenuti i giudici del Tribunale di Pisa i quali, con sentenza n.617/2003, hanno affermato che l’applicazione della nuova normativa sulle spese legali in materia di previdenza ed assistenza di cui al decreto legge n.269/03, convertito nella legge n.326/03, è limitata ai soli procedimenti introdotti dall’01.10.2003, mentre i procedimenti iniziati prima della suddetta data restano assoggettati alla precedente disciplina che prevedeva la condanna del lavoratore soccombente alle spese legali, a favore degli istituti di assistenza e previdenza, nei soli casi in cui il giudice avesse accertato l’infondatezza e temerarietà della domanda dello stesso lavoratore.

Infatti, come precisato dai giudici di Pisa, l’applicazione della norma ai procedimenti in corso alla data dell’01.10.2003 violerebbe gli articoli 11 e 12 delle preleggi ( irretroattività e interpretazione letterale della legge), considerato che per il periodo precedente l’ 01.10.2003 il rischio di sostenere l’onere delle spese processuali non sussisteva, ed il principio dell’interpretazione sistematica, in quanto la connessione delle parole e l’intenzione del legislatore inducono indiscutibilmente a riconoscere l’efficacia della norma ai procedimenti iniziati a partire dalla sua entrata in vigore.

I procedimenti avviati dopo il 30 settembre 2003, invece, risultano sottoposti alla nuova normativa, sicchè possono concludersi, in caso di soccombenza del lavoratore, con una condanna dello stesso alle spese oltre che in caso di infondatezza e temerarietà della sua domanda, anche se ha un reddito superiore a certi limiti stabiliti con riferimento alla normativa sul gratuito patrocinio, cioè specificamente, quando non risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 e 77 del Decreto legislativo n.113/02 (= € 9.296,22), ossia € 18.592,44.

Erminia Acri-Avvocato

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