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Riforma del condominio all’esame del Parlamento.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

20 marzo 2010



Quali le principali novitā?



Da diversi anni si discute dell’ineguatezza delle vigenti norme in materia di condominio, peraltro poche, e la giurisprudenza è stata indotta a cercare di colmare le lacune con interpretazioni, a volte, camaleontiche. A fronte di proposte di modifica, succedutesi nel corso di diverse legislature, non approdate a testi normativi, attualmente è all’esame del Parlamento un testo unificato sulla riforma del codice civile sul condominio presentato dal comitato ristretto della II commissione giustizia del Senato.


Il testo è la sintesi dell’esame congiunto di 5 precedenti disegni di legge, che recepiscono, per lo più, princìpi già affermati ed applicati ai casi concreti, da tempo, dalla giurisprudenza.


I punti più importanti della riforma proposta riguardano:


  • l’istituzione di un registro degli amministratori condominiali tenuto presso le Camere di Commercio, con obbligo di iscrizione per poter esercitare l’attivita’ di amministratore condominiale;

  • l’obbligo per l’amministratore di agire per la riscossione forzosa delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosi entro quattro mesi dall’approvazione del bilancio esecutivo, a meno che non sia l’assemblea a dispensarlo;

  • il diritto di voto per gli inquilini nelle deliberazioni riguardanti il godimento delle cose e dei servizi comuni e l’amministrazione ordinaria, nonché l’obbligo degli stessi a concorrere nelle relative spese, in solido con i proprietari;

  • maggioranze assembleari piu’ semplici;

  • la durata biennale del mandato all’amministratore;

  • limite alle deleghe attribuibili ad una persona e divieto di conferire deleghe all’amministratore;

  • più poteri all’amministratore in materia di sicurezza, stante la previsione della possibilita’ di accedere nelle singole unità immobiliari con un tecnico nominato di comune accordo col richiedente, ove vi siano sospetti di irregolarità, per verificare se vi sono opere o impianti che non rispettano le norme sulla sicurezza;

  • la possibilità per i singoli condomini di diffidare l’amministratore, ove quest’ultimo non esegua una deliberazione dell’assemblea, e trascorsi 30 giorni dalla diffida, di rivolgersi al Tribunale;

  • la redazione del rendiconto condominiale annuale secondo il criterio di cassa e di competenza, in forma chiara e idonea a consentire una verifica delle voci di entrata e di uscita e della situazione patrimoniale del condominio, accompagnato da una relazione esplicativa della gestione con l’indicazione anche degli eventuali problemi risolti e da risolvere nel condominio;

  • l’obbligo per l’amministratore di aprire un conto corrente intestato al condominio.




Erminia Acri-Avvocato

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