HOME - GLI AUTORI - LE SEZIONI - VIDEO - LINK
 

Inviaci un tuo articolo

Partecipa anche tu !
Scrivi un articolo

   Cerca nel nostro archivio:
Riforma del condominio all’esame del Parlamento.
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

20 marzo 2010



Quali le principali novità?



Da diversi anni si discute dell’ineguatezza delle vigenti norme in materia di condominio, peraltro poche, e la giurisprudenza è stata indotta a cercare di colmare le lacune con interpretazioni, a volte, camaleontiche. A fronte di proposte di modifica, succedutesi nel corso di diverse legislature, non approdate a testi normativi, attualmente è all’esame del Parlamento un testo unificato sulla riforma del codice civile sul condominio presentato dal comitato ristretto della II commissione giustizia del Senato.


Il testo è la sintesi dell’esame congiunto di 5 precedenti disegni di legge, che recepiscono, per lo più, princìpi già affermati ed applicati ai casi concreti, da tempo, dalla giurisprudenza.


I punti più importanti della riforma proposta riguardano:


  • l’istituzione di un registro degli amministratori condominiali tenuto presso le Camere di Commercio, con obbligo di iscrizione per poter esercitare l’attivita’ di amministratore condominiale;

  • l’obbligo per l’amministratore di agire per la riscossione forzosa delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosi entro quattro mesi dall’approvazione del bilancio esecutivo, a meno che non sia l’assemblea a dispensarlo;

  • il diritto di voto per gli inquilini nelle deliberazioni riguardanti il godimento delle cose e dei servizi comuni e l’amministrazione ordinaria, nonché l’obbligo degli stessi a concorrere nelle relative spese, in solido con i proprietari;

  • maggioranze assembleari piu’ semplici;

  • la durata biennale del mandato all’amministratore;

  • limite alle deleghe attribuibili ad una persona e divieto di conferire deleghe all’amministratore;

  • più poteri all’amministratore in materia di sicurezza, stante la previsione della possibilita’ di accedere nelle singole unità immobiliari con un tecnico nominato di comune accordo col richiedente, ove vi siano sospetti di irregolarità, per verificare se vi sono opere o impianti che non rispettano le norme sulla sicurezza;

  • la possibilità per i singoli condomini di diffidare l’amministratore, ove quest’ultimo non esegua una deliberazione dell’assemblea, e trascorsi 30 giorni dalla diffida, di rivolgersi al Tribunale;

  • la redazione del rendiconto condominiale annuale secondo il criterio di cassa e di competenza, in forma chiara e idonea a consentire una verifica delle voci di entrata e di uscita e della situazione patrimoniale del condominio, accompagnato da una relazione esplicativa della gestione con l’indicazione anche degli eventuali problemi risolti e da risolvere nel condominio;

  • l’obbligo per l’amministratore di aprire un conto corrente intestato al condominio.




Erminia Acri-Avvocato

SERVIZI
Home
Stampa questo lavoro
(per una stampa ottimale si consiglia di utilizzare Internet Explorer)

Segnala questo articolo
Introduci il tuo nome:
Introduci email destinatario:

STESSA CATEGORIA
Servizi condominiali.
Rinunzia all’uso dell’impianto centrale di riscaldamento.
Pagamento oneri condominiali e vendita dell’unità immobiliare.
Polizza d’assicurazione del condominio.
Veranda e condominio.
Di chi è il sottotetto?
Costruzione di balconi o terrazzi negli appartamenti.
Modifica delle tabelle millesimali.
Danno cagionato da animali
Può, il costruttore, nominare l’amministratore?
Uso aree condominiali.
Azioni giudiziarie condominio.
Condominio: riparto spese straordinarie e ricorso al decreto ingiuntivo.
Modifiche del regolamento condominiale.
Bed and breakfast nei condomini.
Regolamento condominiale predisposto dal costruttore.
Spese condominiali controverse.
Il distacco dall’impianto di riscaldamento centralizzato
Destinazione a parcheggio di un’area condominiale.
Danni derivanti da difetto di impermeabilizzazione del lastrico solare.
DELLO STESSO AUTORE
Una domenica ’lavorativa’
Pillole psicolegali - Quando un matrimonio finisce...
Quando si acquista un immobile....
Servizio telefonico a condizioni agevolate.
Chiarimenti sulla "patente a punti".
Quesiti legali-Danni da caduta di intonaco dai balconi.
Licenziamento del lavoratore in malattia.
Indennità di maternità a carico dell’INPS.
Controllo della velocità e tutor.
Spese comuni per manutenzione ascensore.
Soppressione dell’antenna condominiale.
Obbligatorietà nomina amministratore condominiale.
Quesiti legali-Riparazioni ordinarie o straordinarie?
Incidente stradale e risarcimento del danno.
Assegno di divorzio e nuova convivenza.
Quesiti legali- Ipoteca immobiliare per crediti di natura tributaria.
Limiti alla ripetizione di trattamenti pensionistici INPS.
Multe per violazione del codice stradale e ricorsi.
Quesiti legali-Assunzione badante.
Contestazione immediata delle violazioni del codice della strada.
ARCHIVIO ARTICOLI
Rubriche
Settore Legale
Medicina, Psicologia, Neuroscienze e Counseling
Scienza & Medicina
Emozioni del mattino - Poesie
Economia, Finanza e Risorse Umane
Cultura
Parli la lingua? - DIZIONARI ON LINE
Proverbi e Aforismi
Al di là del muro! - Epistole dal carcere
Editoriali
Organizza il tuo tempo
PROGETTO SCUOLA
La Finestra sul cortile - Opinioni, racconti, sensazioni...
Legislazione su Internet
Psicologia della comunicazione
La voce dei Lettori .
Filosofia & Pedagogia
Motori
Spulciando qua e là - Curiosità
Amianto - Ieri, oggi, domani
MUSICA
Il mondo dei sapori
Spazio consumatori
Comunità e Diritto
Vorrei Vederci Chiaro!
News - Comunicati Stampa
Una vita controvento.

PROPRIETARIO Neverland Scarl
ISSN 2385-0876
Iscrizione Reg. Stampa (Trib. Cosenza ) n° 653 - 08.09.2000
Redazione via Puccini, 100 87040 Castrolibero(CS)
Tel. 0984852234 - Fax 0984854707
Direttore responsabile: Dr. Giorgio Marchese
Hosting fornito da: Aruba spa, p.zza Garibaldi 8, 52010 - Soci (Ar)
Tutti i diritti riservati


Statistiche Visite
Webmaster: Alessandro Granata


Neverland Scarl - Corso di formazione