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Grane condominiali - Responsabilità penale dell’amministratore
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

23 marzo 2003

Rischia un'ammenda l'amministratore che non esegue riparazioni urgenti, mettendo in pericolo la pubblica incolumità.


L’amministratore di condominio è tenuto a rimuovere i pericoli derivanti dall’edificio e deve provvedere alla opere di riparazione, anche in mancanza di una decisione dell’assemblea condominiale.

Difatti, secondo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n.9027/2003), l’amministratore deve attivarsi per eliminare le situazioni potenzialmente lesive per l’incolumità pubblica non solo quando si tratti di interventi di manutenzione ordinaria, ma anche quando si tratti di opere di manutenzione straordinaria.

Nel caso esaminato dalla Corte è stata confermata, a carico di un amministratore, la sentenza di condanna di secondo grado a 500 euro di ammenda per il reato di omissione di lavori in edifici di cui all’articolo 677 codice penale. In particolare, l’amministratore, nonostante un’ordinanza sindacale avesse disposto l’esecuzione di lavori urgenti nell’edificio, non aveva provveduto alle opere occorrenti perché l’assemblea condominiale non aveva adottato una decisione in merito. Tuttavia, la Cassazione ha affermato che l’obbligo di rimuovere il pericolo, che grava sull’amministratore, impone a quest’ultimo non solo il "dovere di erogazione delle spese attinenti alla manutenzione ordinaria e alla conservazione delle parti e servizi comuni dell’edificio" ma pure di "ordinare lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere urgente", con l’obbligo di riferirne nella prima assemblea condominiale.

L’amministratore, quindi, deve attivarsi "senza indugio" quando siano necessari lavori per rimuovere situazioni pericolose per l’incolumità pubblica, se vuole evitare una condanna penale.

Erminia Acri-Avvocato

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