“Sono
un invalido civile al 100%. Fino al mese scorso ricevevo l’indennità
di accompagnamento, ora me l’hanno sospesa e all’INPS mi hanno detto
che dovrò restituire tutto quello che mi è stato pagato
dopo la visita straordinaria che ho fatto due anni addietro, dove non
è stato riconosciuto l’accompagnamento. Devo restituire questi
soldi, visto che ho solo una piccola pensione ed ha sbagliato l’INPS
a pagare? Distinti saluti. G. N.”
L’attuale
normativa prevede la revoca dei benefici assistenziali per gli
invalidi civili titolari di prestazioni economiche sottoposti a
visita di verifica straordinaria a conclusione della quale sia stata
accertata l’insussistenza dei requisiti sanitari. La revoca ha
effetto dal mese successivo alla data della visita.
“Gli
organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei
ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in
ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il
godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle
concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla
data del relativo provvedimento”
(articolo
3-ter DL n. 85076 conv. in Legge n. 29/77).
Ciò
comporta che se non viene immediatamente sospeso il pagamento della
prestazioni, le somme percepite successivamente alla data della
visita devono essere restituite, come affermato dalla Corte di
Cassazione con le sentenze nn. 14212/01, 6091/02, 14590/02, 12759/03.
Erminia
Acri-Avvocato
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