“Buongiorno,
in merito alla sentenza della Cassazione sulla pensione di
reversibilità tra coniuge superstite e divorziato; esite una
legge che attesti che se il coniuge è divorziato ed è
titolare di assegno di divorzio, gli spetta comunque la pensione?”
Ai
sensi dell’articolo 9 della legge n.898/70, “in
caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite
avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il
coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha
diritto, se non passato a nuove nozza e sempre che sia titolare di
assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità,
sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento
pensionistico sia anteriore alla sentenza”. Inoltre, l’articolo
5, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, prevede che il coniuge
divorziato per ottenere la pensione di reversibilità deve
essere già titolare dell’assegno divorzile attribuitogli
dal Tribunale con sentenza.
Pertanto,
le condizioni per il diritto alla pensione di reversibilità si
verificano quando da parte del competente Tribunale sia stato
riconosciuto l’assegno divorzile di cui all’art. 5 della
legge n. 898/1970. Conseguentemente, alla domanda diretta ad ottenere
il trattamento pensionistico deve essere allegata la sentenza da cui
risulti l’effettiva titolarità dell’assegno
divorzile.
In
caso di concorrenza del coniuge divorziato, titolare di assegno
divorzile, con il coniuge superstite, il compito di ripartire il
trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge
divorziato spetta al Tribunale, sicchè l’ente previdenziale
provvede alla ripartizione della pensione sulla base di quanto
attribuito dal Tribunale all’uno e all’altro coniuge.
Erminia
Acri-Avvocato
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