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Condomini e convocazione assembleare
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

24 febbraio 2002

Un interrogativo frequente è se i condomini possano provvedere direttamente a convocare l'assemblea condominiale, anche in presenza di un amministratore. Questa possibilità esiste, ma a certe condizioni. Chi (dopo la lettura di questo articolo) ritenesse di trovarsi in tale condizioni, potr? utilizzare lo schema accluso, per la richiesta di convocazione assembleare.

 

I condomini, possono convocare l’assemblea condominiale?

Il condominio negli edifici è una materia che offre spesso adito a dubbi in quanto è priva di un’organica legislazione ed è regolata da alcune norme del codice civile, ormai inadeguate, e da principi espressi dalla giurisprudenza.

Per quanto riguarda l’assemblea condominiale, di regola legittimato a convocarla è l’amministratore, il quale vi provvede con un atto che si chiama ‘avviso di convocazione’, in cui devono essere indicati: il giorno e l’ora della riunione, il luogo della stessa, gli argomenti da trattare, fatta in modo non generico, ma specifico, al fine di consentire la comprensione degli argomenti stessi da parte degli avvisati, la sottoscrizione.

L’avviso deve essere indirizzato a coloro che hanno diritto a prendere parte alla delibera, quindi, in base all’oggetto, al proprietario, all’usufruttuario, al locatario. Il termine è di 5 giorni, che decorrono dal giorno di ricezione dell’avviso e devono essere liberi (ossia non si contano né il giorno di ricezione né quello dell’assemblea).

Tuttavia, in via eccezionale, possono convocare l’assemblea anche i condomini. Difatti, l’art.66 disp.att. codice civile prevede che almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio possono richiede all’amministratore la convocazione dell’assemblea. Se l’amministratore non provvedere a convocare l’assemblea entro dieci giorni dalla richiesta, gli stessi condomini possono convocarla direttamente.

Laddove manchi l’amministratore, invece, l’assemblea può essere convocata su iniziativa di ciascun condomino.

In ogni caso l’avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della riunione.

In proposito sembra utile fornire uno schema di lettera all’amministratore per la richiesta di convocazione di un’assemblea (art. 66 disp.att. cod.civ.):

 

 Gent.mo Sig. ...

amministratore del condominio....sito in....

Via

CAP COMUNE

OGGETTO: RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I sottoscritti Sig. ...... e Sig. ..... rispettivamente proprietari degli appartamenti ...... e ...... per mm. ... e mm. ..., ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c. chiedono che venga convocata l’assemblea condominiale per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) ....................

2) .....................

3) .....................

Con avvertimento che, in caso di mancata convocazione, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente, i condomini firmatari procederanno all’autoconvocazione dell’assemblea richiesta, secondo le norme vigenti.

Distinti saluti

(Firme)

 

 

Erminia Acri (Avvocato)

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