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Condomino ’apparente’ ed amministratore
di Erminia Acri  ( erminia.acri@lastradaweb.it )

11 maggio 2003

L'amministratore può promuovere l'azione giudiziaria per il recupero delle spese, invece che contro il vero proprietario dell'immobile, contro chi possa apparire tale?


E’ una questione su cui v’è stato contrasto di giurisprudenza quella se, in tema di ripartizione delle spese condominiali sia passivamente legittimato, rispetto all’azione giudiziale per il recupero delle quote di competenza, il vero proprietario dell’immobile o chi possa apparire tale.

Difatti, secondo un orientamento giurisprudenziale (Cass. 20/3/1999 n. 2617; Cass. 14/2/1981 n. 907; 16/11/1984 n. 5818; 1/9/1990 n. 9079) dovrebbe continuare ad essere sottoposto al pagamento degli oneri condominiali il venditore di una unità immobiliare compresa in un edificio condominiale, ove lo stesso, dopo il trasferimento della proprietà, abbia continuato ad esercitare i diritti apparenti del condomino.

Secondo un altro indirizzo giurisprudenziale, invece, al contrario, obbligato al pagamento delle spese condominiali, e quindi legittimato passivo, sarebbe il vero proprietario dell’immobile (Cass. 3/4/2001 n. 4866; 19/4/2000 n. 5122; 8/8/1998 n. 6653; 27/6/1994 n. 6187).

Tuttavia, la stessa Cassazione, con sentenza n.5035 del 8 aprile 2002, pronunciando a Sezioni Unite, ha ritenuto di comporre la questione di contrasto, escludendo l’applicazione del principio dell’apparenza del diritto nei rapporti tra condominio e condomino, ed affermando che, in tema di ripartizione delle spese condominiali, l’azione giudiziaria per il recupero della spese deve essere promossa dall’amministratore nei confronti del vero proprietario della porzione immobiliare e non verso chi possa apparire tale.

Erminia Acri-Avvocato

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