“Ho
comprato un appartamento in un comune diverso da quello in cui vivo
ed ho avuto le agevolazioni fiscali per l’acquisto come prima casa.
Per motivi che non dipendono da me non sono riuscito a trasferire la
mia abitazione nella nuova casa e sono passati 20 mesi. Perdo i
benefici fiscali "prima casa"?
Per
poter usufruire dei benefici fiscali “prima casa”
previsti dalla Legge n.168/82, art. 1, comma 6, e dal D.L. n.12/85,
art. 2, comma 1, (convertito, con modificazioni, nella Legge
n.118/85), tra gli altri requisiti, si richiede l’effettiva
realizzazione della destinazione dell’immobile acquistato a propria
abitazione nel termine di diciotto mesi.
Tuttavia,
secondo la giurisprudenza, in ordine alla sussistenza dei requisiti
per fruire dei predetti benefici, occorre tenere conto degli
impedimenti oggettivi dedotti dal contribuente che non abbia
rispettato, per il trasferimento della residenza, il termine dei 18
mesi, ma vi abbia provveduto almeno entro il termine triennale di
decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio circa le condizioni
per fruire degli stessi benefici.
In
particolare, la Corte di Cassazione, sez. Tributaria, con ordinanza
n.3507/11, ha affermato che ove il mancato trasferimento della
residenza trovi giustificazione in “impedimento oggettivo
sopravvenuto” da valutare “secondo riferimento a
parametri di ragionevolezza e buona fede correlati alle vicende del
caso di specie”, al termine di 18 mesi va attribuito “carattere
meramente sollecitatorio” e non perentorio, sicchè
l’effetto della decadenza deve ricollegarsi solo all’inutile decorso
del termine triennale, decorrente dalla registrazione dell’atto di
acquisto dell’immobile.
Erminia
Acri-Avvocato
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