L’ascensore si presume di comproprietà fra tutti i condomini, in mancanza di titolo contrario; però, trattandosi di impianto la cui destinazione al soddisfacimento dell’interesse dei condomini, non ha per tutti la stessa intensità, ma varia in rapporto al piano in cui si trova la porzione di proprietà esclusiva del singolo condominio, le spese ad esso relative vanno ripartite tenendo conto del valore della proprietà dei singoli nonché dell’uso virtuale che ciascuno può farne.
Pertanto, si ritiene che la disciplina applicabile agli ascensori debba essere analoga a quella stabilita per le scale dall’art. 1124 cod. civile, che individua il criterio di riparto in base all’uso differenziato, in virtù del quale le spese sono ripartite fra i condomini, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Tale interpretazione è stata affermata dalla Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 3264 del 17 febbraio 2005, in conformità alla dottrina e giurisprudenza prevalente e consolidata, ha ribadito l’applicazione della norma dettata per il riparto delle spese relative alle scale, in via analogica, in virtù della medesima ratio, al riparto delle spese per l’ascensore, in mancanza di una specifica norma che lo disciplini.
Erminia Acri-Avvocato
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