La
Legge n.76 del 20/5/2016 (legge Cirinnà) ha introdotto nel
nostro sistema legislativo due nuovi istituti, in materia di rapporti
familiari: le unioni civili e i contratti di
convivenza.
L’unione
civile è prevista, come "specifica formazione sociale"
ai sensi dell’art 2 della Costituzione, solo per le coppie
omosessuali (in quanto quelle eterosessuali possono unirsi attraverso
il matrimonio), si costituisce mediante dichiarazione resa di fronte
ad un Ufficiale di Stato Civile con la presenza di due testimoni ed è
attestata dal certificato di costituzione dell’unione civile
registrato - a cura dell’Ufficiale di Stato Civile - presso
l’archivio Comunale dello Stato Civile.
Molte
sono le differenze rispetto al matrimonio ma, in materia di
successione ereditaria, si è scelto di equiparare
giuridicamente l’unione civile al matrimonio sotto molti
aspetti, col richiamo a numerose disposizioni del codice civile prima
applicabili solo al matrimonio.
In
particolare, in caso di morte di un soggetto unito civilmente, il
componente superstite acquisisce lo status di successore legittimo,
ossia il diritto ad ottenere una quota dell’eredità,
nonché il diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso
sui mobili che l’arredano (di proprietà del defunto o
comuni).
In
assenza di testamento da parte del defunto, al partner superstite
spetterà:
-
l’intero patrimonio se non ci sono figli o ascendenti del
defunto;
-
1/2 del patrimonio se c’è un figlio;
-
1/3 del patrimonio se ci sono più figli;
-
2/3 del patrimonio se non ci sono figli ma ascendenti.
Nel
caso in cui il partner defunto abbia fatto testamento, la quota di
riserva in favore del partner superstite è la seguente:
-
1/2 del patrimonio se non ci sono figli o ascendenti del defunto;
-
1/3 del patrimonio se c’è un figlio;
-
1/4 del patrimonio se ci sono più figli;
-
1/2 del patrimonio se non ci sono figli ma ascendenti.
Inoltre,
il componente superstite dell’unione civile ha diritto a
conseguire la reversibilità della pensione del partner
defunto, nonché l’indennità di preavviso e il
trattamento di fine rapporto (TFR) spettante all’altra parte al
momento della cessazione del rapporto di lavoro. Beneficia delle
agevolazioni fiscali previste in materia successoria a
favore del coniuge.
Nessuna
tutela è prevista, invece, per i conviventi di fatto, tranne
il diritto di continuare ad abitare nella stessa casa per due
anni (tre anni, ove nella stessa casa coabitino figli minori o figli
disabili del convivente superstite) o per un periodo pari alla
convivenza (se superiore) ma comunque non oltre i cinque anni, e il
diritto di subentro nel contratto di locazione della casa di comune
residenza stipulato dal defunto.
Erminia
Acri-Avvocato
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