“Buongiorno
avvocato, le scrive un dipendente di azienda privata che, a causa di
assenze dal lavoro per malattia ha subito il licenziamento per
superamento del periodo massimo di giorni di assenza per malattia
previsto dal contratto collettivo. Sono passati 3 mesi da quando ho
avuto la lettera di licenziamento: posso ancora contestarlo?”
Il
licenziamento deve essere impugnato nel termine di sessanta giorni
previsto dall’art. 6 Legge n.604/1966, e l’atto di impugnazione deve
rivestire la forma scritta.
Tuttavia,
la Corte
di Cassazione, con la sentenza n. 1861/2010, ha precisato che
l’impugnazione
del licenziamento per superamento del periodo di comporto non è
soggetta al termine di decadenza di sessanta giorni, trattandosi di
un’ipotesi particolare di recesso alla quale non può essere
applicata la disciplina contenuta nella legge n. 604 del 1966, che
vale solo per i casi previsti dalla medesima legge.
Pertanto,
per tutte le ipotesi di recesso da parte del datore di lavoro non
contemplate espressamente dalla Legge n.604/1966, come quello del
licenziamento per superamento del periodo di comporto, trovano
applicazione i termini ordinari di prescrizione contenuti nel codice
civile.
Erminia
Acri-Avvocato
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